Il valore delle tabelle di Roma e Milano per la liquidazione del danno riflesso: la Suprema Corte conferma la tesi dell’Avv. Daniele Golini sulla natura non vincolante dei criteri tabellari

Pubblicato il 1 settembre 2025 alle ore 19:58

a cura dell'Avv. Daniele GoliniLa liquidazione del danno riflesso agli stretti congiunti rappresenta una delle questioni più delicate e controverse del diritto della responsabilità civile, ponendo complesse problematiche interpretative che investono tanto i criteri di quantificazione quanto la natura giuridica degli strumenti tabellari utilizzati dai tribunali italiani. La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto infondato il ricorso di una compagnia assicurativa fondata sulla presunta violazione dei criteri di calcolo delle tabelle romane, segna un momento di particolare significato nell'evoluzione giurisprudenziale della materia, confermando definitivamente la natura non vincolante di tali parametri e riaffermando la discrezionalità equitativa del giudice di merito.

Questa decisione assume particolare rilievo non solo per i principi giuridici affermati, ma anche per il contesto processuale in cui si è sviluppata, vedendo protagonista l'Avv. Daniele Golini, che ha ottenuto una vittoria di straordinaria importanza nella difesa dei diritti dei danneggiati contro le pretese delle compagnie assicurative. Il successo professionale conseguito dall'Avv. Golini in questa complessa vertenza dimostra come una strategia difensiva accurata e tecnicamente ineccepibile possa prevalere anche contro le argomentazioni più sofisticate delle compagnie assicurative, che sempre più frequentemente tentano di limitare i risarcimenti attraverso interpretazioni restrittive dei criteri tabellari.

INDICE

 

Premessa introduttiva

Il danno riflesso agli stretti congiunti: inquadramento generale

Le tabelle di Roma e Milano: criteri di liquidazione e valore giuridico

L'inammissibilità del ricorso per violazione dei criteri tabellari: l'analisi della Cassazione

La vittoria dell'Avv. Daniele Golini: un precedente significativo

Le implicazioni pratiche per la liquidazione del danno riflesso

Conclusioni

 

Il danno riflesso agli stretti congiunti: inquadramento generale

Il danno riflesso agli stretti congiunti costituisce una delle manifestazioni più significative del danno non patrimoniale nel sistema della responsabilità civile italiana, configurandosi come pregiudizio autonomo e distinto rispetto a quello subito dalla vittima primaria dell'evento lesivo. Questa categoria di danno trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 2056 del Codice Civile, che stabilisce i criteri generali per la valutazione dei danni, e nell'articolo 1226 del Codice Civile, che disciplina la valutazione equitativa del danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato una distinzione fondamentale tra il danno da perdita del rapporto parentale, che si verifica in caso di decesso del congiunto, e il danno da lesione del rapporto parentale, che consegue alle gravi lesioni subite dal familiare. Quest'ultima fattispecie, oggetto della controversia analizzata, presenta caratteristiche peculiari che richiedono un approccio valutativo specifico, non sempre perfettamente sovrapponibile ai criteri elaborati per il danno da morte.

La Cassazione civile, con ordinanza n. 30497 del 2024, ha chiarito che "in tema di liquidazione del danno alla persona, le tabelle del Tribunale di Milano, pur avendo acquisito una valenza para-normativa quale criterio guida per la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c., non costituiscono parametro vincolante per il giudice di merito". Questo principio si estende naturalmente anche alle tabelle elaborate da altri tribunali, comprese quelle romane, che pure presentano specificità metodologiche di particolare interesse per la liquidazione del danno riflesso.

Il danno riflesso si caratterizza per la sua natura composita, comprendendo tanto la componente morale, consistente nella sofferenza psichica soggettiva derivante dalla consapevolezza delle condizioni del congiunto, quanto quella dinamico-relazionale, relativa allo stravolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti familiari conseguente alle lesioni subite dalla vittima primaria. La Cassazione civile, con ordinanza n. 28715 del 2024, ha precisato che "il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale conseguente a grave invalidità permanente del congiunto deve considerare distintamente la componente morale, consistente nella sofferenza psichica soggettiva, e quella dinamico-relazionale, relativa allo stravolgimento delle abitudini di vita".

Le tabelle di Roma e Milano: criteri di liquidazione e valore giuridico

Le tabelle elaborate dai Tribunali di Roma e Milano rappresentano i due principali sistemi di riferimento utilizzati dalla giurisprudenza italiana per la quantificazione del danno non patrimoniale, ciascuno con proprie specificità metodologiche e ambiti di applicazione preferenziale. Le tabelle milanesi, storicamente più diffuse e consolidate, hanno acquisito nel tempo una funzione di parametro nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale, mentre le tabelle romane presentano peculiarità specifiche per la quantificazione del danno riflesso agli stretti congiunti.

La differenza fondamentale tra i due sistemi risiede nell'approccio metodologico adottato per la quantificazione del danno. Le tabelle milanesi, nella loro evoluzione più recente, hanno adottato il sistema "a punti variabili", che prevede l'attribuzione di punteggi differenziati in funzione di parametri specifici quali l'età della vittima primaria e secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti e la qualità dell'intensità della relazione affettiva. La Cassazione civile, con sentenza n. 2957 del 2025, ha riconosciuto che "le nuove tabelle milanesi del giugno 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa di tale danno, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile'".

Le tabelle romane, dal canto loro, presentano una strutturazione specifica per il danno riflesso che tiene conto di parametri peculiari, tra cui il numero dei familiari effettivamente tenuti all'assistenza della vittima primaria. Come emerge dalla proposta di definizione anticipata analizzata, la tabella romana "prevede una riduzione del risarcimento non già in funzione del numero dei familiari della vittima primaria, ma in funzione del numero dei familiari 'tenuti all'assistenza'", evidenziando un approccio più sofisticato nella valutazione delle dinamiche familiari concrete.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che entrambi i sistemi tabellari, pur nella loro diversità metodologica, non possiedono valore normativo cogente. La Cassazione civile, con sentenza n. 8884 del 2020, ha stabilito che "le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano non hanno valore normativo ma costituiscono un criterio guida per il giudice nell'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c.", principio che si estende naturalmente anche alle tabelle di altri tribunali.

Questo orientamento trova conferma nella più recente giurisprudenza, che ha ribadito come la funzione delle tabelle sia "duplice: da un lato supportare l'obiettiva difficoltà di quantificazione del danno in relazione alle circostanze concrete, dall'altro perseguire un obiettivo tendenziale di uniformità di trattamento di danni analoghi sull'intero territorio nazionale". Tuttavia, tale funzione orientativa non si traduce mai in un vincolo giuridico per il giudice di merito, che mantiene piena discrezionalità nella valutazione equitativa del caso concreto.

L'infondatezza del ricorso per violazione dei criteri tabellari: l'analisi della Cassazione

L'analisi della proposta di definizione anticipata formulata dalla Cassazione in data 31/03/2025 a cui è seguito il Decreto di estinzione nel giudizio rubricato al R.G. 22454/2024 nella controversia gestita dall’Avv. Daniele Golini rivela la solidità dell'argomentazione giuridica che ha portato al rigetto delle pretese della compagnia assicurativa. Il ricorso, fondato sulla presunta erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno morale sofferto dai familiari della vittima di lesioni personali, è stato dichiarato infondato dalla Suprema Corte con una motivazione che chiarisce definitivamente alcuni aspetti cruciali della materia.

Il primo profilo di particolare interesse riguarda la natura della liquidazione del danno morale, che la Cassazione qualifica come "ampiamente equitativa ex art. 2056 c.c. e rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo il caso di irrazionalità manifesta, certamente non sussistente nel caso di specie". Questa affermazione conferma l'orientamento consolidato secondo cui la quantificazione del danno non patrimoniale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sottratta al sindacato della Cassazione salvo ipotesi di manifesta irragionevolezza.

Particolarmente significativa è la precisazione relativa alla natura non vincolante delle tabelle: "non avendo il giudice di merito l'obbligo di utilizzare, per la liquidazione del danno in esame, questo o quel criterio prestabilito, nemmeno gli si può imputare di non essersi scrupolosamente attenuto alle prescrizioni d'una 'tabella' di fonte giurisprudenziale". Questa affermazione sgombra definitivamente il campo da ogni equivoco sulla natura giuridica delle tabelle, confermando che esse costituiscono meri strumenti di orientamento privi di efficacia normativa.

La Cassazione ha inoltre evidenziato un aspetto tecnico di fondamentale importanza relativo all'interpretazione delle tabelle romane. La compagnia assicurativa aveva fondato il proprio ricorso sul presupposto che la tabella prevedesse "un obbligatorio abbattimento proporzionale al numero dei familiari della vittima primaria", ma la Suprema Corte ha chiarito che "ciò non è esatto, in quanto la suddetta tabella prevede una riduzione del risarcimento non già in funzione del numero dei familiari della vittima primaria, ma in funzione del numero dei familiari 'tenuti all'assistenza'".

Questa distinzione rivela la sofisticatezza del sistema tabellare romano, che non opera una riduzione meccanica basata sul mero numero dei familiari, ma considera la concreta situazione assistenziale, presupponendo che la vittima non sia in grado di badare a se stessa e che il "peso morale" dell'assistenza decresca se, in presenza di più assistenti, si riduca l'impegno orario richiesto a ciascuno. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che "non ricorre con evidenza il primo requisito, né comunque risulta mai accertato che la vittima primaria benefìci dell'assistenza di altre persone oltre la moglie, sicché correttamente il giudice di merito ha escluso l'abbattimento".

La vittoria dell'Avv. Daniele Golini: un precedente significativo

La vittoria conseguita dall'Avv. Daniele Golini in questa complessa vertenza rappresenta un risultato di straordinaria importanza nel panorama della responsabilità civile italiana, non solo per il valore economico della controversia, ma soprattutto per i principi giuridici affermati e per le implicazioni che tale decisione avrà sulla futura giurisprudenza in materia di danno riflesso.

L'approccio strategico adottato dall'Avv. Golini si è rivelato particolarmente efficace nel contrastare le argomentazioni della compagnia assicurativa, che aveva tentato di ottenere una riduzione del risarcimento attraverso un'interpretazione restrittiva e tecnicamente scorretta delle tabelle romane. La difesa ha saputo dimostrare, con argomentazioni giuridiche ineccepibili, che la pretesa riduzione del danno non trovava fondamento né nella corretta interpretazione delle tabelle né nelle circostanze concrete del caso.

Il successo dell'Avv. Golini assume particolare significato nel contesto delle crescenti pressioni esercitate dalle compagnie assicurative per limitare i risarcimenti attraverso interpretazioni sempre più restrittive dei criteri tabellari. La strategia difensiva adottata ha saputo cogliere le contraddizioni interne dell'argomentazione avversaria, evidenziando come la compagnia assicurativa avesse frainteso tanto la natura giuridica delle tabelle quanto i criteri specifici di applicazione delle stesse.

La decisione della Cassazione, che ha accolto integralmente le argomentazioni dell'Avv. Golini, conferma la validità dell'approccio tecnico-giuridico adottato e rappresenta un precedente di fondamentale importanza per tutti i professionisti che si occupano di responsabilità civile. La chiarezza con cui la Suprema Corte ha respinto le pretese della compagnia assicurativa, definendo il ricorso "infondato" e confermando la correttezza della valutazione del giudice di merito, testimonia la solidità dell'impostazione difensiva seguita.

Particolarmente apprezzabile è stata la capacità dell'Avv. Golini di cogliere e valorizzare gli aspetti più tecnici della questione, dimostrando come la tabella romana non prevedesse affatto l'abbattimento invocato dalla compagnia assicurativa nelle circostanze concrete del caso. Questa precisione tecnica, unita a una solida conoscenza dei principi giurisprudenziali consolidati, ha consentito di ottenere una vittoria che va oltre il singolo caso, contribuendo alla chiarificazione di principi di portata generale.

Il risultato conseguito dall'Avv. Golini rappresenta inoltre un importante precedente per la tutela dei diritti dei danneggiati contro le strategie sempre più aggressive delle compagnie assicurative, che spesso tentano di sfruttare la complessità tecnica della materia per ottenere riduzioni dei risarcimenti non giustificate né dal diritto né dalle circostanze di fatto. La fermezza con cui la Cassazione ha respinto tali pretese invia un segnale chiaro sulla necessità di rispettare i diritti dei danneggiati e di non abusare degli strumenti processuali per fini meramente dilatori o riduttivi.

Le implicazioni pratiche per la liquidazione del danno riflesso

La decisione della Cassazione analizzata produce effetti di portata generale che vanno ben oltre il singolo caso, delineando un quadro di principi destinati a orientare la futura giurisprudenza in materia di liquidazione del danno riflesso agli stretti congiunti. Le implicazioni pratiche di questa pronuncia investono tanto l'attività dei giudici di merito quanto quella dei professionisti che operano nel settore della responsabilità civile.

Il primo aspetto di rilievo riguarda la definitiva chiarificazione della natura non vincolante delle tabelle, sia romane che milanesi. La Cassazione ha confermato che tali strumenti, pur rappresentando parametri di orientamento di indubbia utilità pratica, non possiedono efficacia normativa e non possono essere invocati dalle parti per vincolare la discrezionalità equitativa del giudice. Questo principio ha immediate ricadute sulla strategia processuale, escludendo la possibilità di fondare ricorsi per cassazione sulla mera violazione dei criteri tabellari.

La Cassazione civile, con ordinanza n. 5655 del 2025, ha ribadito che "il ricorso per cassazione che contesti la mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle milanesi è inammissibile qualora non individui specificamente la motivazione oggetto di critica e non ottemperi all'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.". Questa precisazione conferma che la scelta tra diversi sistemi tabellari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità.

Un secondo profilo di particolare interesse riguarda i criteri di applicazione delle tabelle romane per il danno riflesso. La Cassazione ha chiarito che la riduzione del risarcimento prevista da tali tabelle non opera automaticamente in funzione del numero dei familiari della vittima, ma richiede la verifica di specifici presupposti: l'incapacità della vittima di badare a se stessa e l'effettiva presenza di più soggetti tenuti all'assistenza. Questa precisazione tecnica assume rilevanza pratica fondamentale per la corretta applicazione dei criteri tabellari.

La decisione ha inoltre confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la liquidazione del danno riflesso deve tenere conto delle specificità del caso concreto, non potendo essere ridotta a mera applicazione meccanica di parametri predeterminati. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1862 del 2024, ha precisato che "il risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso deve essere quantificato dal giudice facendo riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale".

Sul piano processuale, la pronuncia della Cassazione rafforza la posizione dei danneggiati contro le strategie dilatorie delle compagnie assicurative, che spesso fondano ricorsi pretestuosi sulla presunta violazione dei criteri tabellari. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, accompagnata dalla condanna alle spese processuali, rappresenta un deterrente efficace contro l'abuso degli strumenti processuali per fini meramente dilatori.

La decisione produce inoltre effetti significativi sulla prassi liquidativa stragiudiziale, chiarendo che le compagnie assicurative non possono invocare l'applicazione meccanica delle tabelle per giustificare offerte risarcitorie inadeguate. Il principio affermato dalla Cassazione secondo cui la liquidazione del danno riflesso deve considerare le specificità del caso concreto si applica tanto alla fase giudiziale quanto a quella stragiudiziale, imponendo alle compagnie un approccio valutativo più attento alle circostanze individuali.

Le prospettive evolutive della giurisprudenza

L'analisi della decisione della Cassazione consente di delineare alcune prospettive evolutive della giurisprudenza in materia di danno riflesso, che sembrano orientate verso un progressivo affinamento dei criteri di liquidazione e una maggiore attenzione alle specificità del caso concreto. L'orientamento emergente privilegia un approccio valutativo flessibile, che utilizzi le tabelle come strumento di orientamento senza rinunciare alla personalizzazione del risarcimento in base alle circostanze individuali.

La Cassazione civile, con ordinanza n. 34073 del 2024, ha ribadito che "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi". Questo principio indica la direzione verso cui si sta muovendo la giurisprudenza, alla ricerca di un equilibrio tra personalizzazione del risarcimento e uniformità di trattamento.

Un aspetto di particolare interesse riguarda l'evoluzione delle tabelle stesse, che stanno progressivamente adottando sistemi più sofisticati di quantificazione del danno. Le nuove tabelle milanesi del 2022, basate sul sistema "a punti variabili", rappresentano un esempio di questa evoluzione, mentre le tabelle romane mantengono specificità proprie per il danno riflesso che potrebbero essere valorizzate in futuro.

La prospettiva dell'adozione di tabelle uniche nazionali, prevista dall'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private, potrebbe rappresentare una soluzione alle attuali divergenze tra i diversi sistemi tabellari, pur mantenendo la natura non vincolante di tali strumenti. La Cassazione ha osservato che "la tabella unica nazionale prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale appare essere attualmente in dirittura d'arrivo; evento auspicabile in quanto certamente idoneo a fornire un criterio unico".

Conclusioni

La decisione della Suprema Corte di Cassazione analizzata rappresenta un momento di particolare significato nell'evoluzione della giurisprudenza in materia di danno riflesso agli stretti congiunti, confermando principi di fondamentale importanza per la corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso della compagnia assicurativa, fondata sulla presunta violazione dei criteri tabellari, chiarisce definitivamente la natura non vincolante delle tabelle e riafferma la discrezionalità equitativa del giudice di merito.

La vittoria conseguita dall'Avv. Daniele Golini assume valore paradigmatico non solo per il risultato processuale ottenuto, ma soprattutto per la metodologia difensiva adottata e per i principi giuridici affermati. La capacità di cogliere le contraddizioni dell'argomentazione avversaria e di valorizzare gli aspetti tecnici più sofisticati della questione ha consentito di ottenere una pronuncia che va oltre il singolo caso, contribuendo alla chiarificazione di principi di portata generale.

L'analisi condotta evidenzia come la liquidazione del danno riflesso richieda un approccio valutativo complesso, che tenga conto tanto dei parametri tabellari quanto delle specificità del caso concreto. La Cassazione ha confermato che le tabelle, pur rappresentando strumenti di orientamento di indubbia utilità, non possono mai sostituire la valutazione equitativa del giudice, che deve considerare tutte le circostanze rilevanti per garantire un risarcimento adeguato e personalizzato.

Le implicazioni pratiche della decisione si estendono ben oltre il singolo caso, influenzando tanto la prassi giudiziale quanto quella stragiudiziale. La chiarificazione della natura non vincolante delle tabelle e dei criteri di loro corretta applicazione fornisce agli operatori del diritto strumenti interpretativi più precisi per affrontare le complesse questioni che caratterizzano la liquidazione del danno riflesso.

La pronuncia della Cassazione rappresenta inoltre un importante precedente per la tutela dei diritti dei danneggiati contro le strategie sempre più aggressive delle compagnie assicurative, che spesso tentano di sfruttare la complessità tecnica della materia per ottenere riduzioni dei risarcimenti non giustificate. La fermezza con cui la Suprema Corte ha respinto tali pretese invia un segnale chiaro sulla necessità di rispettare i diritti dei danneggiati e di non abusare degli strumenti processuali per fini meramente dilatori.

In prospettiva, la decisione analizzata contribuisce al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza sulla forma, la personalizzazione del risarcimento sull'applicazione meccanica di parametri predeterminati, la tutela effettiva dei diritti sulla mera osservanza formale di criteri tabellari. Questo approccio, che trova nella vittoria dell'Avv. Daniele Golini una delle sue manifestazioni più significative, rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una giustizia civile più attenta alle esigenze concrete dei danneggiati e più efficace nella tutela dei loro diritti fondamentali.

La materia del danno riflesso continuerà certamente a evolversi, ma i principi affermati da questa decisione costituiscono un punto di riferimento solido per tutti gli operatori del diritto, confermando che la liquidazione del danno non patrimoniale deve sempre essere guidata dai principi di equità e proporzionalità, utilizzando le tabelle come strumento di orientamento ma mai rinunciando alla valutazione personalizzata delle circostanze del caso concreto.

 

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