a cura dell'Avv. Daniele Golini - Il diniego del riconoscimento in Italia di una formazione professionale conseguita in Romania può essere illegittimo quando il Ministero non svolga un esame comparativo effettivo, ometta di valutare l’esperienza maturata dall’interessato o escluda in modo aprioristico le misure compensative. In questi casi, oltre all’annullamento del provvedimento, può porsi una questione risarcitoria. Il risarcimento, tuttavia, non consegue automaticamente all’illegittimità del diniego: occorre dimostrare la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e l’effettivo pregiudizio subito.
INDICE
Il riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno
Il ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito
Il confronto tra formazione italiana e formazione rumena
Le misure compensative e i loro limiti
Quando il diniego è illegittimo
La sentenza del Consiglio di Stato N. 6859 del 2026
Il risarcimento del danno da diniego illegittimo
Danno da ritardo, perdita di chance e mancato guadagno
La colpa dell’amministrazione e l’errore scusabile
Prova, quantificazione e comportamento del richiedente
Le conseguenze processuali e le strategie di tutela
Conclusioni
Il riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno
Il riconoscimento in Italia di una formazione professionale acquisita in un altro Stato membro dell’Unione europea si colloca nel sistema europeo volto a favorire la libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti. Questo sistema impedisce agli Stati di introdurre ostacoli ingiustificati all’accesso alle professioni regolamentate, ma non comporta l’automatico riconoscimento di qualsiasi attestato o percorso formativo straniero.
Il presupposto essenziale è che il titolo possieda effettivo valore professionale nello Stato di origine e consenta, secondo la disciplina di quello Stato, l’accesso o l’esercizio della professione corrispondente. Occorre quindi distinguere tra un titolo abilitante e un semplice attestato di frequenza o di completamento di un percorso formativo.
La verifica non può comunque arrestarsi alla denominazione formale del titolo. L’amministrazione deve considerare il complesso dei diplomi, dei certificati, delle competenze e dell’esperienza professionale maturata dall’interessato, ponendoli a confronto con i requisiti richiesti dall’ordinamento italiano.
Questo principio è stato valorizzato dal TAR Lazio, che ha affermato l’obbligo dell’autorità nazionale di svolgere un confronto effettivo tra le competenze attestate dal titolo e dall’esperienza del richiedente e quelle richieste dalla disciplina interna. La valutazione non può essere sostituita da rilievi generici sulla denominazione del corso, sulle modalità di svolgimento o sulle differenze formali tra i sistemi formativi.
La materia assume particolare delicatezza quando il titolo riguardi l’insegnamento specializzato sul sostegno. In questo settore, infatti, non è sufficiente dimostrare una preparazione didattica generale. Occorre verificare l’acquisizione di competenze specifiche nella gestione dell’inclusione scolastica, nella predisposizione degli interventi individualizzati e nella collaborazione con famiglie, servizi sanitari e consiglio di classe.
Il ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito
Il Ministero dell’istruzione e del merito deve procedere a un’istruttoria individuale e concreta della domanda di riconoscimento. Non è legittimo adottare un diniego fondato su valutazioni astratte riferite indistintamente a tutti i titoli conseguiti all’estero o a tutti i percorsi formativi provenienti dal medesimo Stato.
L’amministrazione deve esaminare il contenuto effettivo del percorso seguito dal richiedente. Sono rilevanti, tra gli altri, la durata degli studi, le materie impartite, le ore di formazione, l’attività di tirocinio, i laboratori, le modalità di verifica finale e il valore professionale del titolo nel Paese di origine.
L’istruttoria deve inoltre tenere conto dell’esperienza professionale maturata dal richiedente. Tale esperienza non sostituisce automaticamente il titolo abilitante, ma può concorrere alla valutazione complessiva delle competenze possedute e alla verifica della comparabilità del percorso.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 6859 del 2026, ha censurato il comportamento dell’amministrazione che aveva respinto una domanda per carenze documentali senza procedere alla valutazione comparativa del percorso formativo. In quella vicenda, l’interessata si era attivata per ottenere dall’autorità rumena la documentazione mancante, chiedendo anche una proroga dei termini. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su carenze formali non adeguatamente gestite dall’amministrazione.
Il Ministero deve quindi distinguere tra una carenza sostanziale del titolo e una carenza documentale suscettibile di essere superata mediante acquisizioni istruttorie. Quando la documentazione mancante possa essere richiesta all’autorità straniera o prodotta in tempi ragionevoli, un diniego immediato può violare i principi di collaborazione, correttezza e buona fede procedimentale.
Il confronto tra formazione italiana e formazione rumena
Il confronto tra il percorso estero e quello italiano deve riguardare sia gli aspetti quantitativi sia quelli qualitativi. Le differenze quantitative possono riferirsi alla durata complessiva del corso, al numero delle ore, ai crediti formativi, alla durata del tirocinio e alle attività pratiche.
Le differenze qualitative riguardano invece la struttura e la natura della formazione. Possono assumere rilievo la presenza di insegnamenti specialistici sulle diverse forme di disabilità, la distinzione tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, l’attività laboratoriale, il tirocinio diretto e indiretto, nonché la verifica finale delle competenze.
Una formazione estera può essere diversa da quella italiana senza essere necessariamente incompatibile con essa. La diversità non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per il diniego. Il Ministero deve verificare se le competenze acquisite siano almeno in parte comparabili e se le eventuali lacune possano essere colmate con strumenti proporzionati.
Il TAR Lazio in diverse occasioni ha censurato dinieghi fondati esclusivamente sulla diversa denominazione del corso o sulla modalità di svolgimento, come la formazione a distanza o blended. Secondo questo orientamento, l’amministrazione deve esaminare i contenuti reali del percorso e non può dedurre l’inidoneità professionale da elementi soltanto formali.
La valutazione può invece condurre legittimamente al diniego quando emergano differenze strutturali. Ciò accade, ad esempio, quando il percorso straniero sia privo di una specifica formazione sul sostegno, non preveda tirocinio coerente con il grado scolastico di riferimento o non abbia carattere abilitante nello Stato di origine.
Il punto decisivo è quindi la comparabilità sostanziale. Non si tratta di verificare se i due corsi siano identici, ma di accertare se il percorso estero costituisca una base formativa sufficientemente vicina a quella nazionale da poter essere completata senza dover essere integralmente ricostruita.
Le misure compensative e i loro limiti
Le misure compensative servono a colmare differenze specifiche tra la formazione acquisita e quella richiesta per l’esercizio della professione in Italia. Possono consistere, a seconda dei casi, in una prova attitudinale, in un tirocinio di adattamento o in una formazione supplementare.
La loro funzione è integrativa. Esse presuppongono che il richiedente abbia già acquisito una preparazione sostanzialmente comparabile e che le differenze siano delimitabili. La misura compensativa può quindi riguardare una determinata materia, uno specifico settore di competenza o un segmento circoscritto del tirocinio.
Non può, invece, essere utilizzata per creare da zero un nuovo percorso abilitativo. Se la formazione estera è radicalmente diversa da quella italiana, l’imposizione di numerosi esami, tirocini e attività pratiche rischierebbe di trasformare la misura compensativa in un percorso sostitutivo di quello nazionale.
È proprio questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 11 settembre 2026, N. 6859. Il riconoscimento può essere negato quando il Ministero abbia motivatamente accertato differenze quantitative e, soprattutto, qualitative tali da rendere non colmabili le lacune mediante misure compensative.
La sentenza distingue quindi tra una formazione incompleta e una formazione strutturalmente diversa. Nel primo caso, l’amministrazione deve valutare se sia possibile imporre una misura integrativa. Nel secondo, può ritenere che la misura avrebbe carattere non più compensativo, ma trasformativo.
Il TAR Lazio ha espresso, in alcune pronunce, una lettura più favorevole al richiedente, ritenendo che anche differenze significative possano essere affrontate mediante misure compensative adeguate e proporzionate. Questo orientamento impone al Ministero di spiegare perché una lacuna sia concretamente incolmabile e non consente un diniego meramente aprioristico.
Ne deriva che l’amministrazione deve sempre confrontarsi con la possibilità di una misura compensativa, salvo che motivi in modo puntuale l’assenza di una base formativa comparabile. La motivazione deve chiarire quali elementi strutturali rendano impossibile l’integrazione e perché la misura richiesta finirebbe per sostituire il percorso italiano.
Quando il diniego è illegittimo
Il diniego può essere illegittimo per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi europei di libera circolazione o mancata valutazione delle misure compensative.
Un primo vizio ricorrente consiste nell’assenza di un effettivo confronto tra il titolo estero e il percorso italiano. L’amministrazione non può limitarsi ad affermare che i due percorsi sono diversi, ma deve indicare in cosa consista la differenza e quali conseguenze produca rispetto all’esercizio della professione.
Un secondo vizio riguarda l’utilizzo di argomentazioni puramente formali. La diversa denominazione del corso, la modalità di svolgimento a distanza o la mancanza di una certificazione non possono essere considerate decisive senza un esame del contenuto sostanziale della formazione.
Un terzo profilo di illegittimità può derivare dall’omessa valutazione dell’esperienza professionale. L’amministrazione deve verificare se l’attività svolta dal richiedente abbia contribuito a completare le competenze richieste e se possa incidere sulla scelta o sulla consistenza delle misure compensative.
Un quarto vizio riguarda la mancata acquisizione della documentazione necessaria. Quando il richiedente dimostri di essersi attivato presso le autorità straniere e chieda un termine ragionevole per produrre certificati o attestazioni, il Ministero deve valutare la richiesta secondo i principi di correttezza e collaborazione.
Secondo la giurisprudenza amministrativa viene ritenuto illegittimo il diniego fondato su carenze formali quando l’amministrazione non avesse effettuato alcuna comparazione sostanziale e non avesse consentito all’interessata di completare la documentazione richiesta.
Il diniego è invece potenzialmente legittimo quando l’amministrazione dimostri di avere esaminato in modo analitico il percorso estero e individui carenze strutturali non superabili attraverso misure integrative. In tale ipotesi, la sentenza del Consiglio di Stato N. 6859 del 2026 esclude che il giudice possa imporre all’amministrazione di costruire un percorso abilitativo individuale.
La sentenza del Consiglio di Stato N. 6859 del 2026
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, 11 settembre 2026, N. 6859, riguarda il riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per l’esercizio della professione di docente specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Il principio affermato dalla decisione è che il diniego è legittimo quando il Ministero abbia motivatamente accertato differenze quantitative e qualitative tra il percorso formativo italiano e quello estero e abbia spiegato perché tali differenze non possano essere colmate con misure compensative.
Secondo la pronuncia, le misure compensative presuppongono una base formativa comparabile. Esse possono integrare specifiche lacune, ma non possono trasformare una formazione radicalmente diversa in un titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata.
La sentenza non attribuisce al Ministero un potere illimitato di rifiutare i titoli stranieri. Al contrario, il provvedimento deve essere il risultato di un esame individuale, concreto e motivato. Il diniego è legittimo solo quando l’amministrazione dimostri che la distanza tra i due percorsi investe elementi essenziali della preparazione professionale.
La pronuncia deve essere letta insieme agli orientamenti che impongono un esame comparativo effettivo secondo cui il Ministero non può fermarsi a considerazioni generiche o terminologiche. La differenza strutturale deve essere dimostrata sulla base dei contenuti formativi, dell’esperienza e delle competenze effettivamente acquisite.
Ne emerge un criterio di equilibrio: il riconoscimento non è automatico, ma neppure il diniego può essere stereotipato. L’amministrazione deve verificare se il titolo sia inutilizzabile perché privo di qualsiasi comparabilità oppure se possa essere valorizzato, eventualmente mediante misure proporzionate.
Il risarcimento del danno da diniego illegittimo
L’annullamento del diniego non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Il risarcimento presuppone la prova di un illecito amministrativo completo dei suoi elementi costitutivi.
L’articolo 30 del Codice del processo amministrativo consente di chiedere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. La domanda deve quindi fondarsi su un provvedimento illegittimo o su un comportamento omissivo dell’amministrazione, su un danno concreto e ingiusto, sulla colpa o sul dolo della pubblica amministrazione e sul nesso causale tra condotta e pregiudizio.
Il primo elemento da dimostrare è l’illegittimità del provvedimento. Di regola, la domanda risarcitoria viene proposta insieme all’azione di annullamento oppure dopo l’annullamento del diniego. Il giudice deve però accertare anche gli altri presupposti, perché l’illegittimità dell’atto non equivale automaticamente alla prova del danno.
Il secondo elemento riguarda la colpa dell’amministrazione. La responsabilità per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede un comportamento doloso o colposo. La colpa può risultare dalla violazione grave dei doveri di istruttoria, imparzialità, correttezza, buona fede e motivazione.
L’illegittimità del provvedimento può costituire un indice presuntivo della colpa, ma l’amministrazione può dimostrare l’errore scusabile. L’errore è potenzialmente scusabile quando la normativa sia ambigua, quando esistano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, quando la situazione di fatto sia particolarmente complessa o quando sussistano difficoltà istruttorie obiettive.
Viene ad esempio esclusa la responsabilità risarcitoria in una vicenda di riconoscimento di un titolo professionale estero perché, al momento dell’adozione del diniego, il quadro normativo e giurisprudenziale risultava incerto e non univoco.
La situazione è diversa quando il diniego derivi da un’omessa istruttoria evidente, da una motivazione apparente o dalla violazione di un giudicato. In questi casi l’amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni causati dal proprio comportamento negligente.
Danno da ritardo, perdita di chance e mancato guadagno
Il pregiudizio più frequentemente prospettabile in questa materia è la perdita di chance professionale. Essa può derivare dall’impossibilità di partecipare tempestivamente a concorsi, graduatorie o procedure di reclutamento, oppure dalla perdita della possibilità di esercitare la professione nel periodo in cui il riconoscimento avrebbe dovuto essere adottato.
La perdita di chance non coincide con il reddito che l’interessato avrebbe certamente percepito. Essa riguarda la perdita di una concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole. Per essere risarcibile, la chance deve avere consistenza seria e concreta e non può ridursi a una mera aspettativa astratta.
In diverse occasioni è stato riconosciuto il danno da perdita di chance in favore di un docente che aveva dovuto attendere per anni la valutazione del titolo estero, nonostante un giudicato imponesse al Ministero di procedere a un esame specifico della sua posizione.
In quella vicenda, il danno non coincideva con la mancata attribuzione del riconoscimento pieno, perché la spettanza del bene della vita non era stata definitivamente accertata. Il pregiudizio consisteva, piuttosto, nella perdita della possibilità di conoscere tempestivamente l’esito della valutazione e, se necessario, di svolgere le misure compensative o di intraprendere percorsi alternativi.
In altra occasione è stato riconosciuto il danno da perdita di chance lavorativa derivante dal mancato riconoscimento illegittimo di un titolo professionale estero. La liquidazione è stata effettuata tenendo conto del periodo di ritardo, del tasso medio di occupazione nel settore professionale e delle concrete opportunità lavorative dimostrate dalla ricorrente.
Il mancato guadagno può essere risarcibile quando sia provato che il diniego abbia impedito l’esercizio dell’attività professionale. Non è però sufficiente moltiplicare la retribuzione teorica per tutti i mesi di ritardo. Occorre considerare la probabilità effettiva di ottenere un incarico, la disponibilità di posti, il comportamento del richiedente e l’eventuale possibilità di ricorrere a percorsi alternativi.
La giurisprudenza ha infatti evidenziato che la retribuzione non percepita costituisce soltanto un criterio per la quantificazione del danno e non rappresenta automaticamente l’intero pregiudizio risarcibile. Il giudice deve tener conto anche del fatto che il danneggiato non abbia fatto tutto il possibile per ridurre le conseguenze dell’illecito.
La colpa dell’amministrazione e l’errore scusabile
La colpa costituisce un requisito autonomo della domanda risarcitoria. Il richiedente deve dimostrare che il diniego o il ritardo non siano semplicemente illegittimi, ma siano anche riconducibili a una condotta negligente, imprudente o contraria ai doveri di buona amministrazione.
La colpa può risultare dalla mancata valutazione individuale della domanda, dalla ripetizione di dinieghi standardizzati, dall’omessa considerazione della documentazione prodotta, dalla mancata acquisizione di informazioni presso le autorità straniere o dal mancato rispetto di un precedente giudicato.
Ad esempio è stato ritenuto non scusabile il comportamento dell’amministrazione che aveva ritardato per un periodo considerevole l’adozione del provvedimento imposto da un giudicato, nonostante diffide e giudizi di ottemperanza. In tale situazione, l’amministrazione non si era limitata a esercitare un potere valutativo, ma aveva omesso di svolgere un’attività istruttoria ormai specificamente imposta.
L’errore scusabile può invece essere riconosciuto quando la disciplina applicabile sia incerta e la soluzione adottata dal Ministero trovi un ragionevole fondamento negli orientamenti allora esistenti. In tal caso è stata valorizzata proprio proprio l’oscillazione giurisprudenziale precedente all’adozione del diniego.
Non ogni contrasto giurisprudenziale, tuttavia, esclude automaticamente la colpa. Occorre verificare se l’amministrazione abbia agito con ragionevole diligenza, se abbia esaminato la situazione concreta e se abbia motivato adeguatamente la decisione. Una motivazione apparente o il ricorso a formule generiche possono escludere la scusabilità dell’errore.
La colpa può inoltre derivare dal mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede procedimentale. L’amministrazione deve collaborare con il richiedente, fornire indicazioni comprensibili, consentire la produzione della documentazione necessaria e concludere il procedimento entro un termine ragionevole.
Prova, quantificazione e comportamento del richiedente
Il richiedente deve dimostrare in modo specifico il danno subito. Non è sufficiente sostenere di aver perso genericamente opportunità professionali o di aver subito un pregiudizio economico. Occorre indicare quali concorsi, incarichi, graduatorie o occasioni lavorative siano state concretamente compromesse dal diniego.
Per provare la perdita di chance possono assumere rilievo i bandi di concorso, le graduatorie, le convocazioni, le offerte di lavoro, i contratti precedenti, il numero di posti disponibili e la posizione dell’interessato rispetto agli altri candidati. Anche l’esperienza professionale e il percorso lavorativo già intrapreso possono contribuire a dimostrare la consistenza della possibilità perduta.
Il danno patrimoniale deve essere distinto dal danno non patrimoniale. Il primo riguarda, ad esempio, i redditi non percepiti, le spese sostenute per ottenere documenti, i costi di viaggio e soggiorno resi necessari dal procedimento o le spese per una misura compensativa illegittimamente imposta.
Il danno non patrimoniale richiede invece una specifica allegazione e la prova di un peggioramento concreto della sfera personale e in ragione di tanto potrebbe essere escluso il riconoscimento di un danno non patrimoniale non adeguatamente descritto e documentato.
Il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa quando sia provata l’esistenza del danno ma sia particolarmente difficile determinarne l’esatto ammontare. La liquidazione equitativa non sostituisce però la prova dell’an del danno: prima di quantificare equitativamente, occorre dimostrare che un pregiudizio concreto si sia effettivamente verificato.
Assume rilievo anche il comportamento del danneggiato. L’articolo 30 del Codice del processo amministrativo esclude il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza e gli strumenti di tutela disponibili.
Il richiedente deve quindi valutare se presentare una nuova domanda, accettare una misura compensativa, partecipare comunque a procedure selettive, chiedere una misura cautelare o aggiornare la documentazione prodotta. La mancata attivazione di rimedi concretamente praticabili può ridurre il risarcimento o comportare l’esclusione di alcune voci di danno.
Le conseguenze processuali e le strategie di tutela
Il diniego può essere impugnato davanti al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del provvedimento e il riesame della domanda. L’azione risarcitoria può essere proposta insieme all’azione di annullamento oppure successivamente, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 30 del Codice del processo amministrativo.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta, di regola, entro centoventi giorni dal momento in cui si verifica il fatto o dalla conoscenza del provvedimento lesivo. Quando sia stata proposta l’azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di annullamento.
È quindi opportuno valutare fin dall’inizio la possibilità di chiedere anche il risarcimento, allegando nel ricorso tutti gli elementi relativi al danno, al nesso causale e alla colpa dell’amministrazione. Una domanda risarcitoria generica o riservata a una fase successiva può risultare difficilmente sostenibile.
L’annullamento del diniego produce normalmente un effetto conformativo: il Ministero deve riesaminare la domanda secondo i principi stabiliti dal giudice. Se l’amministrazione ritarda ingiustificatamente il riesame o non si conforma al giudicato, il richiedente può attivare il giudizio di ottemperanza e chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
La strategia processuale deve distinguere il danno da diniego dal danno da ritardo. Il primo deriva dall’adozione di un provvedimento illegittimo; il secondo dalla mancata o tardiva conclusione del procedimento o dall’inosservanza degli obblighi derivanti dal giudicato.
Il risarcimento può essere riconosciuto anche quando il titolo non venga definitivamente riconosciuto, se il ritardo abbia privato l’interessato della possibilità di conoscere tempestivamente la necessità di svolgere misure compensative o di intraprendere percorsi alternativi.
Conclusioni
Il diniego del riconoscimento di un titolo rumeno per l’insegnamento di sostegno può essere legittimo quando il Ministero dimostri, attraverso un’istruttoria completa e una motivazione analitica, che il percorso estero presenti differenze strutturali rispetto a quello italiano.
Le misure compensative non sono uno strumento destinato a creare un nuovo percorso abilitativo individuale. Esse presuppongono una base formativa comparabile e servono a colmare lacune specifiche, non a sostituire integralmente la formazione nazionale.
La sentenza del Consiglio di Stato N. 6859 del 2026 conferma questo limite, precisando che le misure compensative assumono carattere illegittimamente trasformativo quando siano utilizzate per convertire una formazione radicalmente diversa in un titolo idoneo all’esercizio della professione.
Il diniego è invece illegittimo quando il Ministero ometta di svolgere una valutazione comparativa effettiva, si fondi su motivazioni meramente formali, non consideri l’esperienza professionale del richiedente, non acquisisca la documentazione necessaria o escluda in modo aprioristico la possibilità di misure compensative.
L’illegittimità del diniego può aprire anche la strada a una domanda risarcitoria, ma il risarcimento non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto. Il richiedente deve provare la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e il danno concretamente subito.
Tra i pregiudizi risarcibili può assumere particolare rilievo la perdita di chance professionale, consistente nella perdita di una possibilità seria e concreta di partecipare a concorsi, accedere a graduatorie, ottenere incarichi o esercitare tempestivamente la professione. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto questa voce di danno in presenza di un ritardo colpevole dell’amministrazione nella valutazione del titolo estero.
Non è invece sufficiente allegare la mera perdita astratta di redditi futuri. Il mancato guadagno deve essere collegato a concrete opportunità lavorative e deve essere valutato tenendo conto della probabilità effettiva di conseguire l’incarico o l’assunzione.
La responsabilità può essere esclusa quando l’amministrazione dimostri l’errore scusabile, derivante dall’incertezza normativa, dall’oscillazione della giurisprudenza o dalla complessità della situazione. Può invece risultare difficilmente giustificabile quando il diniego derivi da una carenza istruttoria evidente o da un comportamento omissivo protratto nonostante un giudicato.
In definitiva, il sistema richiede un bilanciamento tra due esigenze: da un lato, evitare il riconoscimento automatico di percorsi formativi non comparabili; dall’altro, impedire che l’amministrazione respinga le domande senza un esame individuale, sostanziale e motivato. Quando il Ministero violi quest’ultimo obbligo e tale condotta produca una concreta perdita professionale, il risarcimento del danno può rappresentare una forma ulteriore di tutela dell’interessato.
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