a cura dell'Avv. Daniele Golini - Pubblicare le foto dei propri figli sui social network è diventato un gesto quotidiano per milioni di genitori, un'abitudine apparentemente innocua che risponde al desiderio di condividere momenti di vita familiare con amici e parenti. Questo fenomeno, noto come sharenting, termine che deriva dalla fusione delle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità), solleva tuttavia delicate questioni giuridiche quando la pubblicazione avviene senza il consenso dell'altro genitore. Con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ribadito un principio ormai consolidato: le scelte riguardanti la presenza dei figli in rete non possono essere unilaterali, essendo indispensabile il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
INDICE
Il fenomeno dello sharenting: tra affettività e rischi digitali
Il quadro normativo: dal GDPR all'articolo 320 del Codice Civile
Il consenso di entrambi i genitori: atto di straordinaria amministrazione
Il provvedimento del Garante n. 314/2026: il caso concreto
L'inidoneità delle impostazioni privacy dei social network
La giurisprudenza consolidata sul consenso genitoriale
Il danno da pubblicazione non autorizzata: presupposti e prova
La posizione dei terzi che condividono immagini di minori
Il minore prossimo alla maggiore età e il diritto all'autodeterminazione
Conclusioni
Il fenomeno dello sharenting: tra affettività e rischi digitali
Il termine sharenting descrive la pratica sempre più diffusa dei genitori di condividere sui social network fotografie, video e informazioni relative ai propri figli minori. Si tratta di un fenomeno globale che coinvolge milioni di famiglie e che risponde a bisogni comprensibili: documentare la crescita dei bambini, condividere momenti felici con la cerchia di conoscenti, ricevere sostegno e approvazione dalla comunità virtuale.
Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalle autorità di controllo, questa pratica presenta rischi significativi per i minori che ne sono inconsapevoli protagonisti. La pubblicazione sui social network di dati personali, comprese le immagini, riguardanti persone minorenni è sottoposta a limiti particolari a tutela del loro primario interesse, in ragione della capacità della rete internet, quale piazza telematica aperta a chiunque, di far circolare indiscriminatamente dati personali.
Il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito, la rete internet consente la diffusione di immagini e dati personali con rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace ogni forma di controllo sui flussi di informazioni. La territorialità della rete, la rapidità e incontrollabilità della diffusione dei dati, la possibilità di condivisione con un pubblico potenzialmente mondiale per un tempo non circoscrivibile e i rischi connessi all'avvicinamento di soggetti malintenzionati o alla creazione di materiale pedopornografico mediante fotomontaggio costituiscono pericoli concreti che il genitore deve considerare.
Il Considerando 38 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) sottolinea come i minori, in ragione della loro particolare vulnerabilità, meritino una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Questa vulnerabilità si manifesta in modo particolarmente acuto proprio nel contesto dello sharenting, dove il minore non ha alcuna possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso alla pubblicazione.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l'esposizione dei minori sui social network può compromettere la loro futura capacità di autodeterminazione rispetto alla propria presenza online. Le fotografie pubblicate durante l'infanzia, infatti, permangono nella memoria della rete ben oltre la volontà di chi le ha caricate, contribuendo a costruire un'identità digitale che il minore subisce senza averla scelta e che potrebbe non corrispondere all'immagine di sé che vorrà proiettare da adulto.
Il quadro normativo: dal GDPR all'articolo 320 del Codice Civile
La disciplina della pubblicazione di immagini di minori sui social network si fonda su un quadro normativo articolato, composto da fonti sovranazionali e nazionali che convergono nell'individuare nella protezione del minore un interesse primario e preminente. Questo sistema multilivello offre una tutela particolarmente ampia, che prescinde dall'esistenza di un danno concreto e si fonda sulla necessità di prevenire potenziali pregiudizi.
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) costituisce il fondamento della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'articolo 8 stabilisce che per i minori di età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati personali è lecito solo se il consenso è prestato dai titolari della responsabilità genitoriale. Il Considerando 38 del medesimo Regolamento, come già evidenziato, richiama la necessità di una specifica protezione dei minori in ragione della loro particolare vulnerabilità.
A livello nazionale, il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha dato attuazione alle disposizioni del GDPR. L'articolo 2-quinquies del Codice riconosce al minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso al trattamento dei propri dati personali, mentre per i minori infraquattordicenni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'articolo 320 del Codice Civile completa il quadro normativo, stabilendo che gli atti di straordinaria amministrazione sui beni del minore devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i genitori. La giurisprudenza ha ricondotto la pubblicazione di immagini di minori sui social network a questa categoria, ritenendo che si tratti di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione in ragione delle implicazioni potenzialmente permanenti sulla sfera personale del minore.
A queste fonti si aggiungono le disposizioni della legge sul diritto d'autore, il cui articolo 97 tutela specificamente la pubblicazione del ritratto, nonché le norme del Codice Civile a tutela del diritto all'immagine. Il quadro è completato dalle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991, e la Carta di Nizza, il cui articolo 24 sancisce il diritto del minore alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Il consenso di entrambi i genitori: atto di straordinaria amministrazione
Il principio secondo cui la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il consenso di entrambi i genitori costituisce ormai un approdo giurisprudenziale consolidato, fondato sulla natura di atto di straordinaria amministrazione che tale pubblicazione riveste. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, venendo in considerazione un atto che eccede l'ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili nei quali è compresa l'immagine del minore, occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 320 del Codice Civile.
La ratio di questa impostazione risiede nella considerazione che la pubblicazione sui social network non costituisce un semplice atto di gestione quotidiana del minore, ma una decisione con implicazioni potenzialmente definitive sulla sua sfera personale. Come evidenziato dalla giurisprudenza, le scelte riguardanti la presenza dei figli in rete non possono essere unilaterali: trasparenza e cooperazione tra padre e madre sono obblighi posti a tutela della privacy dei minorenni.
Il consenso deve essere manifestato in forma espressa e preventiva. Secondo l'orientamento consolidato, non è sufficiente la mera mancata opposizione dell'altro genitore o un consenso tacito desumibile per facta concludentia. La giurisprudenza ha chiarito che occorre un consenso esplicito, chiaramente manifestato, che presuppone la piena consapevolezza delle implicazioni della pubblicazione. La mera tolleranza o il silenzio dell'altro genitore non possono surrogare il consenso richiesto dalla legge.
Particolare rilevanza assume la situazione di conflittualità genitoriale. Come evidenziato dalla giurisprudenza, in presenza di una situazione di conflitto intrafamiliare o di assenza di un progetto genitoriale condiviso, la pubblicazione di immagini del figlio minore sui social network non può dirsi lecita se non supportata dal consenso di entrambi i genitori. Il genitore che pubblica le fotografie non può invocare un consenso implicito dell'altro, dovendo invece acquisire un'autorizzazione espressa e specifica.
La giurisprudenza ha precisato che ai fini della configurazione dell'illecito rileva non il momento in cui sia stato espresso il dissenso da parte dell'altro genitore, ma la mancata richiesta del consenso preventivo di entrambi alla pubblicazione. Questo principio è stato ribadito anche dal Garante nel provvedimento n. 314 del 2026, ove si è affermato che le argomentazioni relative alla finalità affettivo-relazionale della divulgazione, alla ridotta numerosità delle fotografie e all'assenza di contenuti pregiudizievoli non fanno venire meno la necessità che la pubblicazione delle immagini dei minori trovi fondamento su un'idonea base giuridica.
Il provvedimento del Garante N. 314/2026: il caso concreto
Il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 314 del 29 aprile 2026 costituisce l'ultima e più autorevole conferma del principio secondo cui la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il consenso di entrambi i genitori. Il caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità presenta caratteristiche che lo rendono emblematico del fenomeno dello sharenting e delle problematiche giuridiche che esso solleva.
La vicenda ha tratto origine dal reclamo presentato da un padre che lamentava la pubblicazione non autorizzata di immagini raffiguranti i propri figli minori infraquattordicenni all'interno dei profili social, in particolare Facebook, riconducibili alla madre dei minori. Il reclamante chiedeva all'Autorità di disporre nei confronti della stessa il divieto di ulteriore trattamento delle predette immagini in assenza del consenso dell'altro genitore.
Il padre evidenziava che la ripetuta esposizione in rete delle immagini dei minori si sostanzia in una forma di sharenting potenzialmente pregiudizievole per il loro benessere, in quanto suscettibile di esporli a forme di abuso e di comprometterne la capacità di autodeterminazione, anche in futuro, rispetto alla propria presenza online. Questa prospettiva, fatta propria dal Garante, riconosce che il pregiudizio per il minore non si esaurisce nel momento della pubblicazione ma si proietta nel tempo, condizionando la futura libertà di scelta del soggetto.
La madre, nel rispondere alle contestazioni, aveva sostenuto che sul proprio profilo Facebook erano state pubblicate un limitato numero di fotografie ritraenti i figli in contesti di ordinaria quotidianità, come momenti familiari, ricorrenze e attività ludiche, prive di contenuti pregiudizievoli. La finalità della pubblicazione, secondo la sua prospettazione, era meramente affettiva e relazionale, volta a condividere con una cerchia sociale ristretta momenti di serenità familiare.
Il Garante ha tuttavia ritenuto che queste argomentazioni non fossero idonee a superare la necessità del consenso di entrambi i genitori. Come affermato nel provvedimento, le argomentazioni addotte dalla titolare del trattamento in merito alla finalità affettivo-relazionale della divulgazione, alla ridotta numerosità delle fotografie e all'assenza di contenuti pregiudizievoli non fanno venire meno la necessità che la pubblicazione delle immagini dei minori trovi fondamento su un'idonea base giuridica, rappresentata nella specie dal consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
L'Autorità ha pertanto disposto il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla loro pubblicazione sui social network in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e ha ammonito la madre sulla necessità di acquisire il previo consenso del padre per la pubblicazione delle immagini. Il provvedimento, pubblicato nel Registro dei provvedimenti del Garante, costituisce ora un precedente di riferimento per casi analoghi.
L'inidoneità delle impostazioni privacy dei social network
Uno dei profili più interessanti affrontati dal provvedimento del Garante n. 314 del 2026 riguarda l'inidoneità delle impostazioni privacy dei social network a garantire una protezione adeguata delle immagini dei minori. Come chiarito dall'Autorità, le impostazioni privacy dei social network non eliminano la natura diffusiva e replicabile del trattamento, poiché i contenuti possono essere salvati, inoltrati o ricondivisi oltre la cerchia originaria dei destinatari.
La madre, nelle proprie difese, aveva manifestato la disponibilità a modulare le impostazioni di privacy del proprio profilo, a limitare ulteriormente la visibilità delle immagini, a valutare per il futuro forme di maggiore condivisione preventiva con il padre. Il Garante ha ritenuto che tale disponibilità non potesse operare come esimente, sottolineando l'inefficacia strutturale delle impostazioni privacy quali strumenti di protezione.
Il provvedimento richiama un precedente orientamento dell'Autorità, secondo cui non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di amici, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile da chiuso ad aperto in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque amico ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti.
Questa dinamica determina una conoscibilità potenzialmente illimitata del contenuto pubblicato, che può estendersi a tutti gli iscritti al social network coinvolto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la diffusione sui social network non è mai realmente confinabile, poiché la condivisione da parte di un solo destinatario è sufficiente a rendere l'immagine accessibile a una platea indeterminata di soggetti, vanificando qualsiasi precauzione adottata dal titolare del profilo.
La giurisprudenza ha riconosciuto che il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network, attesa la territorialità della rete internet, la rapidità e incontrollabilità della diffusione dei dati, la possibilità di condivisione con un pubblico potenzialmente mondiale per un tempo non circoscrivibile. Questa consapevolezza impone ai genitori di astenersi dalla pubblicazione quando non vi sia il consenso dell'altro genitore, a prescindere dalle impostazioni privacy adottate.
La giurisprudenza consolidata sul consenso genitoriale
Il principio secondo cui la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il consenso di entrambi i genitori non costituisce una novità introdotta dal provvedimento del Garante del 2026, ma rappresenta l'approdo di un percorso giurisprudenziale ormai consolidato che ha visto protagonisti numerosi tribunali di merito e la stessa Corte di Cassazione.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la pubblicazione di fotografie di minori sui social network costituisce operazione potenzialmente pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet, che consente la diffusione di immagini e dati personali con rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace ogni forma di controllo sui flussi di informazioni. Da ciò consegue che, tanto più in presenza di una situazione di conflitto intrafamiliare, la pubblicazione può dirsi lecita solo se consentita da entrambi i genitori.
Come affermato dalle corti di merito, il fondamento normativo di questa conclusione si rinviene in una molteplicità di fonti nazionali e sovranazionali, a partire dall'articolo 10 del Codice Civile che tutela l'interesse a non vedere diffusa la propria immagine senza consenso, per passare poi alle disposizioni dettate a tutela della privacy, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e alla Carta di Nizza.
La Cassazione ha confermato questi principi, riconoscendo che la tutela dell'immagine del minore costituisce un interesse primario del fanciullo. Secondo la Suprema Corte, la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori non vale ad escludere il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che il consenso non può essere presunto né desunto da comportamenti concludenti. Non è sufficiente che l'altro genitore non si sia opposto alla pubblicazione o che abbia tollerato precedenti condivisioni. Il consenso deve essere espresso, specifico e preventivo, dovendo il genitore che intende pubblicare le immagini richiedere e ottenere l'autorizzazione esplicita dell'altro esercente la responsabilità genitoriale.
Il danno da pubblicazione non autorizzata: presupposti e prova
La pubblicazione non autorizzata di immagini di minori integra un illecito aquiliano ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile per lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza dei minori, diritti costituzionalmente tutelati dall'articolo 2 della Costituzione e da una pluralità di fonti normative. Tuttavia, l'accertamento dell'illiceità della condotta non è di per sé sufficiente ai fini del risarcimento del danno, occorrendo la prova dell'effettiva esistenza del pregiudizio.
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quale il diritto all'immagine, non è configurabile in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, anche mediante ricorso al notorio e alle presunzioni. Questa impostazione riflette il principio generale secondo cui non esiste un automatismo risarcitorio, dovendo il pregiudizio essere concretamente dimostrato.
La giurisprudenza di merito ha fornito indicazioni specifiche sugli elementi da valutare per la liquidazione del danno. Ai fini della quantificazione equitativa, rilevano il numero delle fotografie pubblicate, la durata dell'esposizione, l'accessibilità potenziale da parte di una platea indeterminata di utenti, la natura delle immagini e il contesto in cui i minori sono ritratti. Questi parametri consentono al giudice di calibrare il risarcimento in relazione alla gravità concreta della violazione.
Particolare rilevanza assume la questione della rimozione tempestiva delle immagini. Secondo l'orientamento di merito, la rimozione tempestiva a seguito di opposizione del genitore dissenziente può integralmente riparare la lesione iniziale, escludendo la configurabilità di un danno giuridicamente apprezzabile e risarcibile, specialmente quando le immagini non contengano rappresentazioni offensive o lesive della dignità del minore e la loro permanenza in rete sia stata limitata nel tempo.
La Cassazione ha inoltre precisato che il danno patrimoniale da sfruttamento dell'immagine è risarcibile mediante il criterio del prezzo del consenso, quantificabile equitativamente, e non richiede che l'autore dell'illecito persegua finalità commerciali in senso stretto. È sufficiente che l'immagine sia stata strumentalizzata per conseguire un'utilità, anche di natura non patrimoniale, quale l'accrescimento del seguito o dell'attenzione del pubblico.
I tribunali hanno liquidato il danno in misura variabile a seconda delle circostanze del caso concreto. Le somme riconosciute oscillano normalmente tra poche migliaia di euro per pubblicazioni di breve durata e immediatamente rimosse, fino a importi più consistenti quando la pubblicazione si sia protratta nel tempo, abbia coinvolto un numero elevato di immagini o sia avvenuta in contesti di particolare visibilità.
La posizione dei terzi che condividono immagini di minori
La questione della pubblicazione di immagini di minori sui social network non riguarda esclusivamente i genitori, ma coinvolge frequentemente anche soggetti terzi, quali parenti, amici di famiglia o conoscenti, che condividono fotografie dei minori senza aver acquisito il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza ha affrontato anche questa specifica problematica, delineando un quadro di responsabilità differenziato.
Secondo l'orientamento di merito, il principio del consenso di entrambi i genitori si applica anche ai terzi che pubblichino immagini di minori sui propri profili social. La giurisprudenza ha riconosciuto che la pubblicazione non autorizzata da parte di terzi integra illecito aquiliano per lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza dei minori, con conseguente obbligo risarcitorio.
Tuttavia, la posizione dei terzi presenta profili di minore gravità rispetto a quella dei genitori quando ricorrano specifiche circostanze. Come evidenziato dalle corti di merito, per i terzi il consenso può ragionevolmente presumersi quando le immagini siano state pubblicate per prime dal genitore che ne aveva la disponibilità, in assenza di conoscenza della situazione di conflittualità genitoriale. In tali casi, il terzo può aver fatto legittimo affidamento sull'apparente regolarità della pubblicazione originaria.
La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità del terzo richiede la conoscenza o conoscibilità della situazione di conflitto tra i genitori. Quando il terzo ignori il dissenso dell'altro genitore e abbia ricevuto le immagini da un genitore che appariva legittimato a disporne, la sua condotta può non integrare gli estremi dell'illecito risarcibile, specialmente se abbia provveduto alla tempestiva rimozione delle immagini a seguito di contestazione.
La rimozione tempestiva delle immagini a seguito di opposizione del genitore dissenziente costituisce elemento di valutazione favorevole anche per i terzi. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, tale condotta può integralmente riparare la lesione iniziale, escludendo la configurabilità di un danno giuridicamente apprezzabile quando le immagini non contengano rappresentazioni offensive e la loro permanenza in rete sia stata limitata nel tempo.
Diversamente, quando il terzo persista nella pubblicazione nonostante la contestazione o quando abbia consapevolmente pubblicato immagini di minori senza alcuna autorizzazione genitoriale, la sua responsabilità si configura in termini di piena illiceità, con conseguente obbligo di risarcire integralmente il danno arrecato.
Il minore prossimo alla maggiore età e il diritto all'autodeterminazione
La disciplina del consenso alla pubblicazione delle immagini dei minori presenta profili di particolare complessità quando il minore si approssimi alla maggiore età. In questi casi, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dal Garante, il consenso del minore assume una rilevanza progressivamente crescente, fino a diventare esclusivo al compimento del quattordicesimo anno per i trattamenti di dati personali.
L'articolo 2-quinquies del Codice Privacy riconosce al minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso al trattamento dei propri dati personali. Per i minori infraquattordicenni, invece, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Questa distinzione riflette la progressiva acquisizione di capacità di autodeterminazione da parte del minore.
La giurisprudenza di merito ha affrontato specificamente il caso del minore prossimo alla maggiore età. In una fattispecie relativa a un ragazzo di quasi diciassette anni, il tribunale ha prescritto a entrambi i genitori di astenersi dalla pubblicazione di foto del figlio in assenza del suo consenso esplicito, riconoscendo che il minore aveva ormai maturato una capacità di autodeterminazione in ordine alla tutela della propria immagine.
Questa impostazione riflette il principio secondo cui la protezione del minore non si esaurisce nella tutela contro i rischi immediati, ma si estende alla salvaguardia della sua futura capacità di decidere autonomamente della propria presenza online. Come evidenziato dal Garante nel provvedimento del 2026, la ripetuta esposizione in rete delle immagini dei minori può comprometterne la capacità di autodeterminazione, anche in futuro, rispetto alla propria presenza online.
Il diritto all'oblio digitale del minore costituisce un profilo emergente della tutela. Secondo la giurisprudenza, il minore che raggiunga la maggiore età deve avere la possibilità di rimuovere dalla rete le immagini che lo ritraggono e che siano state pubblicate dai genitori durante la sua infanzia, potendo esercitare i diritti di cancellazione e opposizione previsti dal GDPR senza che il consenso prestato dai genitori in epoca anteriore costituisca un ostacolo insuperabile.
La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto che la volontà del minore deve essere tenuta in considerazione anche prima del compimento del quattordicesimo anno, in proporzione alla sua età e al suo grado di maturità. Il diritto del fanciullo a esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, sancito dalla Convenzione di New York, impone di ascoltare il minore e di tenere conto della sua volontà quando sia sufficientemente maturo per comprendere le implicazioni delle proprie scelte.
Conclusioni
Il provvedimento del Garante n. 314 del 2026 rappresenta un tassello significativo nel sistema di tutela dei minori rispetto al fenomeno dello sharenting, confermando e rafforzando principi già consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La decisione dell'Autorità chiarisce, senza margini di ambiguità, che la pubblicazione di immagini di figli minori sui social network non può essere frutto di una scelta unilaterale di uno solo dei genitori, richiedendo invece il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Il principio affermato dal Garante si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che ha progressivamente delineato i confini della liceità delle pubblicazioni di immagini di minori. Le disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, dell'articolo 320 del Codice Civile e delle convenzioni internazionali convergono nell'individuare nella protezione del minore un interesse primario che prevale sulle pur comprensibili esigenze di condivisione affettiva dei genitori.
La giurisprudenza ha chiarito che la natura di atto di straordinaria amministrazione della pubblicazione di immagini di minori sui social network deriva dalle caratteristiche proprie della rete internet, che rendono la diffusione dei contenuti rapida, incontrollabile e potenzialmente irreversibile. Questa consapevolezza impone ai genitori di adottare la massima cautela, astenendosi da pubblicazioni unilaterali e ricercando il consenso dell'altro genitore.
Il consenso deve essere espresso, specifico e preventivo. Non sono ammesse forme di consenso implicito o presunto, né può ritenersi sufficiente la mera mancata opposizione dell'altro genitore. La giurisprudenza ha chiarito che rileva non il momento in cui sia stato espresso il dissenso, ma la mancata richiesta del consenso preventivo di entrambi i genitori alla pubblicazione.
Le impostazioni privacy dei social network non costituiscono uno strumento idoneo a garantire la protezione delle immagini dei minori. Come chiarito dal Garante, la natura strutturalmente permeabile dei social network, la possibilità di condivisione da parte dei destinatari e la modificabilità delle impostazioni rendono inefficace qualsiasi tentativo di confinare la diffusione dei contenuti pubblicati.
La tutela del minore non si esaurisce nella protezione contro i rischi immediati, ma si proietta nel futuro, salvaguardando la sua capacità di autodeterminazione rispetto alla propria presenza online. Il diritto del minore a costruire autonomamente la propria identità digitale, senza essere vincolato dalle scelte compiute dai genitori durante la sua infanzia, costituisce un profilo emergente della tutela che la giurisprudenza e le autorità di controllo stanno progressivamente sviluppando.
Il provvedimento del Garante ha inoltre il pregio di chiarire che per l'adozione di misure correttive non è richiesta la prova di un danno concreto. È sufficiente l'illiceità del trattamento, derivante dalla mancanza di un'idonea base giuridica, per giustificare l'intervento dell'Autorità. Questo principio è coerente con la funzione preventiva della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che mira a evitare il pregiudizio prima che si verifichi.
In conclusione, lo sharenting non è una pratica vietata in assoluto, ma è soggetta a limiti e condizioni precise. I genitori che intendono condividere online le immagini dei propri figli devono acquisire il consenso dell'altro genitore, valutare attentamente i rischi connessi alla diffusione in rete, adottare le massime cautele nella selezione dei contenuti e delle impostazioni privacy, e soprattutto tenere in considerazione l'interesse superiore del minore, che deve sempre prevalere sulle esigenze di condivisione affettiva e sociale.
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