Taratura autovelox: solo il certificato di omologazione può provare la validità - Cassazione 2025

Pubblicato il 15 novembre 2025 alle ore 11:03

a cura dell'Avv. Daniele Golini La questione della validità degli accertamenti per eccesso di velocità mediante autovelox rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto delle sanzioni amministrative. La recente ordinanza della Cassazione Civile n. 29318 del 5 novembre 2025 ha chiarito definitivamente che la prova della taratura di un autovelox può essere fornita esclusivamente attraverso i certificati di omologazione e conformità, stabilendo principi fondamentali per la tutela dei diritti degli automobilisti e per la corretta applicazione delle norme del Codice della Strada.

INDICE

 

Il principio stabilito dalla Cassazione: certificazione obbligatoria

La distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox

L'onere probatorio dell'amministrazione nelle contestazioni

Il valore probatorio del verbale di accertamento

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito

Le conseguenze pratiche per automobilisti e amministrazioni

Strategie difensive nei ricorsi contro le sanzioni

Prospettive future e sviluppi normativi

Conclusioni

 

Il principio stabilito dalla Cassazione: certificazione obbligatoria

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 29318 del 5 novembre 2025, ha stabilito un principio di fondamentale importanza per tutti gli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità: la prova della corretta taratura degli autovelox può essere fornita esclusivamente mediante le certificazioni di omologazione e conformità rilasciate da soggetti abilitati.

Come chiarito dalla Suprema Corte, "se è vero che, in presenza di un certificato di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all'adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata, è anche vero che la prova in questione non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità".

Questo principio rappresenta l'evoluzione di un orientamento giurisprudenziale che ha progressivamente rafforzato le garanzie a tutela dei cittadini sottoposti a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. La ratio della decisione risiede nella necessità di garantire l'affidabilità degli strumenti di misurazione utilizzati dalle forze dell'ordine, considerando che qualsiasi apparecchiatura elettronica è soggetta a variazioni delle proprie caratteristiche nel tempo.

La Corte ha inoltre precisato che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendo consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. Questo orientamento si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche per gli apparecchi di rilevamento della velocità.

L'importanza di questa pronuncia emerge chiaramente dalla considerazione che le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche prive di attestato del corretto funzionamento mediante taratura e controllo periodico perdono il carattere di presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato e il conseguente valore probatorio. Ciò significa che, in assenza della documentazione prescritta, l'accertamento della violazione non può considerarsi valido e la sanzione deve essere annullata.

La decisione della Cassazione ha inoltre chiarito che l'onere probatorio grava interamente sull'amministrazione che ha effettuato l'accertamento. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta alla Pubblica Amministrazione fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento mediante la produzione delle relative certificazioni. Solo quando questa prova sia stata fornita, si ribalta sul soggetto sanzionato l'onere di fornire la prova contraria.

La distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox

Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza più recente riguarda la distinzione tra omologazione e approvazione degli strumenti di rilevamento della velocità. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, questi due procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità completamente diverse e non possono essere considerati equivalenti sul piano giuridico.

L'omologazione ministeriale costituisce una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica. Essa è finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico attraverso test approfonditi in laboratorio e autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato. Come precisato dalla giurisprudenza di merito, l'omologazione rappresenta un requisito indispensabile per la legittimità dell'accertamento, costituendo la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle risultanze come fonte di prova.

L'approvazione, invece, consiste in un procedimento propedeutico che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Si tratta di una procedura meno rigorosa che non offre le stesse garanzie di affidabilità e precisione richieste per gli strumenti destinati all'accertamento delle violazioni amministrative.

La distinzione assume particolare rilevanza pratica perché l'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada richiede espressamente che i dispositivi per il controllo della velocità siano "debitamente omologati". L'utilizzo di questa specifica terminologia da parte del legislatore non è casuale, ma impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico alla procedura di omologazione ministeriale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, ma distingue nettamente i due termini, da ritenersi differenti sul piano formale e sostanziale. La norma intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, alcuni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche immediate: è illegittimo l'accertamento eseguito with apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dalla legge, anche quando sia accompagnata dalla regolare taratura periodica dell'apparecchio.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che le circolari ministeriali che affermano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione non possono derogare alle fonti normative primarie. Il principio della gerarchia delle fonti impone che le disposizioni di rango secondario o le circolari amministrative non possano modificare o derogare alle prescrizioni contenute nelle leggi e nei decreti legislativi.

L'onere probatorio dell'amministrazione nelle contestazioni

La distribuzione dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione alle sanzioni per eccesso di velocità rappresenta un elemento centrale della tutela dei diritti dei cittadini. La Cassazione ha chiarito che è solo in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all'amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Questo principio rovescia la tradizionale presunzione di correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione, imponendo a quest'ultima di dimostrare concretamente la legittimità dell'accertamento quando venga contestata. La ratio di questa impostazione risiede nella considerazione che il cittadino non ha accesso alla documentazione tecnica relativa agli strumenti utilizzati per l'accertamento e non può quindi fornire la prova negativa dell'assenza dei requisiti prescritti.

L'onere probatorio dell'amministrazione si articola su diversi livelli. In primo luogo, deve essere dimostrata l'omologazione iniziale dello strumento utilizzato, mediante la produzione del decreto ministeriale di omologazione e della relativa documentazione tecnica. In secondo luogo, deve essere provata l'effettuazione delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, attraverso la produzione dei certificati rilasciati da soggetti abilitati.

Come precisato dalla giurisprudenza, la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale non riveste fede privilegiata in ordine all'attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Il verbale può attestare solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, mentre la rilevazione della velocità costituisce un dato fornito esclusivamente dal dispositivo elettronico.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato. Quest'ultimo può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura nel corso del giudizio.

Tuttavia, l'amministrazione deve produrre la documentazione specifica relativa all'apparecchio effettivamente utilizzato per l'accertamento. Non è sufficiente la produzione di certificati di taratura riferiti ad apparecchiature dello stesso modello ma con numero di matricola diverso, poiché ogni strumento ha caratteristiche individuali che possono influire sulla precisione delle misurazioni.

Quando l'amministrazione abbia fornito la prova richiesta mediante la produzione della relativa certificazione di taratura rilasciata da soggetto abilitato, si verifica l'inversione dell'onere probatorio. A questo punto, spetta al soggetto sanzionato l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando specifiche circostanze che possano compromettere l'affidabilità dello strumento o la correttezza dell'accertamento.

Il valore probatorio del verbale di accertamento

Il valore probatorio del verbale di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità presenta caratteristiche peculiari che la giurisprudenza ha progressivamente definito attraverso un'elaborazione casistica particolarmente articolata. La Cassazione ha chiarito che il verbale assume un valore probatorio disomogeneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità.

Il primo livello riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale. In questi casi, il verbale fa piena prova fino a querela di falso, godendo della massima protezione probatoria prevista dall'ordinamento. Questo livello di attendibilità si estende anche alla provenienza del documento e alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.

Il secondo livello concerne la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi. In questo caso, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni. Questo regime probatorio intermedio riconosce una presunzione di veridicità alle attestazioni del pubblico ufficiale, pur consentendo la prova contraria.

Il terzo livello si applica quando manchi l'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale. In tali casi, il documento costituisce comunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi ai fini della decisione dell'opposizione, ma non gode di alcuna presunzione di veridicità.

Per quanto riguarda specificamente l'accertamento della velocità mediante autovelox, la giurisprudenza ha chiarito che il verbale non riveste fede privilegiata in ordine all'attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Questo perché la rilevazione della velocità non costituisce un fatto caduto sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, ma rappresenta esclusivamente un dato riportato dal dispositivo elettronico utilizzato.

La distinzione è fondamentale perché comporta che l'attestazione contenuta nel verbale circa il corretto funzionamento dell'autovelox non può essere considerata come fatto direttamente percepito dal pubblico ufficiale, ma costituisce il risultato di una valutazione tecnica che richiede specifiche competenze e strumentazioni. Di conseguenza, tale attestazione non gode della protezione della fede privilegiata e può essere liberamente contestata senza necessità di ricorrere alla querela di falso.

Tuttavia, quando il verbale attesti l'esistenza dell'omologazione del dispositivo autovelox, indicando specificamente gli estremi del decreto ministeriale di omologazione, tale attestazione può assumere valore di fede privilegiata se il pubblico ufficiale abbia potuto conoscere tale circostanza senza margini di apprezzamento. In questo caso, la contestazione richiederebbe il rimedio della querela di falso, strumento processuale particolarmente gravoso che raramente viene utilizzato nella pratica.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità opera fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Questo principio stabilisce una presunzione di correttezza dello strumento che può essere superata solo mediante prova specifica e circostanziata.

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015

La sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 ha rappresentato una svolta epocale nella disciplina degli accertamenti per eccesso di velocità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La decisione della Consulta ha avuto effetti dirompenti sull'intero sistema degli accertamenti automatici delle violazioni del Codice della Strada, imponendo una revisione completa delle procedure utilizzate dalle amministrazioni per garantire l'affidabilità degli strumenti di rilevamento. La ratio della pronuncia risiede nella considerazione che qualsiasi strumento di misura, specialmente se elettronico, è soggetto a variazioni delle proprie caratteristiche nel tempo a causa dell'invecchiamento delle componenti e di eventi accidentali.

Come conseguenza diretta della pronuncia costituzionale, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, che ha stabilito le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli apparecchi di controllo della velocità. Il decreto ha introdotto l'obbligo di sottoporre tutti gli strumenti a verifiche iniziali e periodiche, stabilendo criteri tecnici specifici per garantire l'affidabilità delle misurazioni.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli effetti della pronuncia costituzionale si estendono a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori, ovvero tramite sistemi di autodiagnosi. Questo significa che anche gli autovelox dotati di sistemi di autocontrollo devono essere sottoposti alle verifiche periodiche prescritte, non essendo sufficiente il controllo automatico interno per garantire l'affidabilità dello strumento.

L'effettuazione dei controlli periodici deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni rilasciate da soggetti abilitati, non essendo consentita la dimostrazione con altri mezzi. Questo principio ha comportato un significativo incremento degli oneri a carico delle amministrazioni, che devono ora dotarsi di procedure strutturate per garantire la regolare manutenzione e taratura degli strumenti utilizzati.

La Corte Costituzionale ha inoltre precisato che la mancanza delle verifiche periodiche comporta la perdita del carattere di presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato e del conseguente valore probatorio. Ciò significa che le rilevazioni effettuate con strumenti non sottoposti alle verifiche prescritte non possono essere utilizzate come prova della violazione, con conseguente nullità della sanzione irrogata.

Gli effetti della pronuncia costituzionale si sono estesi anche agli accertamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo, poiché il principio dell'affidabilità degli strumenti di misurazione costituisce un requisito essenziale per la validità dell'accertamento indipendentemente dalla specifica disciplina normativa. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'obbligo di verifica periodica deriva direttamente dai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni amministrative.

La sentenza ha inoltre comportato una revisione dell'orientamento giurisprudenziale in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Mentre in precedenza vigeva una presunzione di correttezza degli strumenti omologati, dopo la pronuncia costituzionale è emersa la necessità di una verifica specifica dell'effettuazione delle verifiche periodiche, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sull'amministrazione procedente.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito ha recepito e sviluppato i principi stabiliti dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, creando un orientamento sostanzialmente uniforme sulla necessità dell'omologazione degli autovelox e sulla distinzione tra omologazione e approvazione. Le decisioni dei Tribunali di tutta Italia hanno contribuito a definire un quadro giurisprudenziale coerente che offre maggiori garanzie ai cittadini sottoposti a sanzioni amministrative.

I Tribunali hanno chiarito che l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato è illegittimo e determina la nullità del verbale di contestazione. Questa posizione si basa sulla considerazione che i procedimenti di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse e non possono ritenersi equipollenti sul piano giuridico.

La giurisprudenza di merito ha inoltre precisato che la prova dell'omologazione deve essere fornita mediante le specifiche certificazioni di omologazione e conformità e non può essere desunta da documentazione relativa alla sola approvazione o da altri mezzi di prova. L'onere probatorio grava interamente sull'ente accertatore, che deve produrre in giudizio la documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchio utilizzato.

Particolare attenzione è stata dedicata alla questione della corrispondenza tra l'apparecchio indicato nel verbale e quello per cui viene prodotta la certificazione di taratura. I Tribunali hanno stabilito che la produzione di un certificato di taratura riferito ad un'apparecchiatura diversa da quella utilizzata nell'accertamento, ancorché dello stesso modello, non è idonea a dimostrare la corretta funzionalità dello strumento effettivamente impiegato.

La giurisprudenza di merito ha anche affrontato la questione delle circolari ministeriali che tentano di equiparare omologazione e approvazione. I Tribunali hanno chiarito che tali circolari, avendo natura di atti amministrativi di rango secondario, non possono derogare alle disposizioni di legge che richiedono espressamente l'omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità.

Un aspetto interessante emerso dalla giurisprudenza di merito riguarda la compensazione delle spese processuali. Molti Tribunali hanno disposto la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della novità della questione giuridica e della presenza di orientamenti giurisprudenziali inizialmente divergenti. Questa scelta riflette la consapevolezza che si tratta di una materia in evoluzione, caratterizzata da significative incertezze interpretative.

I giudici di merito hanno inoltre sviluppato criteri specifici per la valutazione della documentazione prodotta dalle amministrazioni. È stato chiarito che non è sufficiente la mera indicazione nel verbale dell'avvenuta omologazione, ma è necessaria la produzione della specifica documentazione ministeriale che attesti l'effettuazione della procedura di omologazione secondo i criteri prescritti dalla legge.

La giurisprudenza di merito ha anche affrontato la questione dei termini di validità delle certificazioni di taratura. È stato stabilito che i certificati di taratura successivi alla data dell'accertamento sono irrilevanti ai fini della validità della contestazione, dovendo la verifica essere effettuata prima dell'utilizzo dello strumento per l'accertamento delle violazioni.

Le conseguenze pratiche per automobilisti e amministrazioni

Le decisioni della Cassazione e l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito hanno comportato conseguenze pratiche significative sia per gli automobilisti che per le amministrazioni pubbliche. Per i cittadini, si è aperta la possibilità di contestare efficacemente le sanzioni per eccesso di velocità basandosi sulla mancanza di omologazione o di regolare taratura degli autovelox utilizzati.

Dal punto di vista degli automobilisti, la nuova giurisprudenza offre strumenti di difesa più efficaci nei ricorsi contro le sanzioni per eccesso di velocità. È sufficiente contestare l'omologazione dell'apparecchio o l'effettuazione delle verifiche periodiche per spostare sull'amministrazione l'onere di produrre la documentazione specifica. Questa inversione dell'onere probatorio rappresenta un vantaggio significativo per i cittadini, che non devono più dimostrare l'illegittimità dell'accertamento ma possono limitarsi a sollevare il dubbio sulla regolarità della procedura.

La strategia difensiva più efficace consiste nel richiedere la produzione del decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchio utilizzato, distinguendolo chiaramente dal decreto di approvazione. Molte amministrazioni, infatti, utilizzano ancora autovelox solo approvati ma non omologati, rendendo illegittimi tutti gli accertamenti effettuati con tali strumenti.

Per le amministrazioni pubbliche, invece, la nuova giurisprudenza ha comportato la necessità di rivedere completamente le procedure di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità. È diventato indispensabile verificare che tutti gli autovelox utilizzati siano non solo approvati ma anche debitamente omologati, e che siano sottoposti alle verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Le amministrazioni devono inoltre dotarsi di procedure strutturate per la conservazione e la gestione della documentazione tecnica relativa agli autovelox. È necessario mantenere un archivio aggiornato dei decreti di omologazione, dei certificati di taratura e di tutti i documenti necessari per dimostrare la regolarità degli accertamenti in caso di contestazione.

Un aspetto particolarmente critico riguarda la gestione degli autovelox in uso presso diverse amministrazioni. Molti enti locali utilizzano strumenti in comodato o in locazione, senza avere piena conoscenza della documentazione tecnica necessaria. In questi casi, è indispensabile richiedere al fornitore tutta la documentazione relativa all'omologazione e alla taratura, verificando che sia completa e aggiornata.

Le conseguenze economiche per le amministrazioni sono significative. Da un lato, aumentano i costi per la manutenzione e la taratura periodica degli strumenti. Dall'altro, cresce il rischio di dover rimborsare le sanzioni già riscosse in caso di accoglimento dei ricorsi per mancanza di omologazione o taratura.

La giurisprudenza ha inoltre comportato un incremento del contenzioso, con un numero crescente di ricorsi contro le sanzioni per eccesso di velocità. Questo fenomeno ha determinato un aumento del carico di lavoro per i Giudici di Pace e i Tribunali, con conseguenti ritardi nella definizione dei procedimenti.

Per gli avvocati e i professionisti del settore, si sono aperte nuove opportunità di specializzazione nella materia delle sanzioni amministrative. La complessità tecnica delle questioni relative all'omologazione e alla taratura degli autovelox richiede competenze specifiche che possono essere valorizzate nella difesa dei cittadini.

Strategie difensive nei ricorsi contro le sanzioni

L'evoluzione giurisprudenziale ha reso disponibili nuove e più efficaci strategie difensive per i cittadini che intendono contestare le sanzioni per eccesso di velocità. La chiave del successo risiede nella corretta impostazione delle eccezioni e nella precisa individuazione dei vizi che possono inficiare la validità dell'accertamento.

La prima strategia difensiva consiste nel contestare l'omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento. È necessario richiedere espressamente la produzione del decreto ministeriale di omologazione, distinguendolo chiaramente dal decreto di approvazione. Molte amministrazioni, infatti, producono solo quest'ultimo documento, che non è sufficiente a dimostrare la legittimità dell'accertamento secondo la giurisprudenza consolidata.

La seconda linea di difesa riguarda la verifica della regolare taratura dell'apparecchio. Anche quando sia dimostrata l'omologazione, è necessario verificare che lo strumento sia stato sottoposto alle verifiche periodiche prescritte dalla normativa. La contestazione deve essere specifica e deve richiedere la produzione del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato e riferito all'apparecchio effettivamente utilizzato.

Un aspetto cruciale della strategia difensiva riguarda la verifica della corrispondenza tra l'apparecchio indicato nel verbale e quello per cui viene prodotta la certificazione. È necessario controllare attentamente i numeri di matricola e di serie, poiché la produzione di certificati riferiti ad apparecchi diversi, anche se dello stesso modello, non è idonea a dimostrare la regolarità dell'accertamento.

La terza strategia consiste nel verificare la tempestività delle verifiche di taratura. I certificati devono essere anteriori alla data dell'accertamento e non devono essere scaduti secondo i termini previsti dalla normativa tecnica. La produzione di certificati successivi all'accertamento o scaduti comporta l'illegittimità della sanzione.

È inoltre importante verificare che il soggetto che ha rilasciato il certificato di taratura sia effettivamente abilitato secondo la normativa vigente. La certificazione deve provenire da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia) o da altri organismi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Un'ulteriore strategia difensiva riguarda la verifica della corretta installazione e segnalazione dell'autovelox. Anche quando lo strumento sia regolarmente omologato e tarato, l'accertamento può essere illegittimo se non sono rispettate le prescrizioni relative alla segnaletica stradale o alle modalità di installazione.

La contestazione della contestazione immediata può rappresentare un'ulteriore linea di difesa, specialmente quando l'accertamento sia avvenuto in condizioni che avrebbero consentito il fermo del veicolo. L'articolo 201 del Codice della Strada prevede infatti specifiche ipotesi in cui è ammessa la contestazione differita.

È importante anche verificare la competenza territoriale dell'organo accertatore e la corretta identificazione del veicolo e del conducente. Errori in questi elementi possono comportare la nullità della sanzione indipendentemente dalla regolarità dell'apparecchio utilizzato.

La strategia processuale deve essere calibrata in base al grado di giudizio. In primo grado davanti al Giudice di Pace, è spesso sufficiente sollevare l'eccezione di mancanza di omologazione o taratura per ottenere l'accoglimento dell'opposizione. In appello, invece, può essere necessario produrre documentazione tecnica più specifica per contrastare le argomentazioni dell'amministrazione.

Prospettive future e sviluppi normativi

L'evoluzione giurisprudenziale in materia di autovelox e accertamenti per eccesso di velocità lascia intravedere possibili sviluppi futuri sia sul piano normativo che su quello applicativo. La crescente attenzione alla tutela dei diritti dei cittadini e l'esigenza di garantire l'affidabilità degli strumenti di controllo potrebbero portare a modifiche significative del quadro regolamentare.

Sul piano normativo, si prospetta la necessità di un intervento legislativo che chiarisca definitivamente la distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox, eliminando le incertezze interpretative che ancora caratterizzano alcuni aspetti della materia. Il legislatore potrebbe inoltre introdurre disposizioni più specifiche sui termini di validità delle certificazioni di taratura e sui soggetti abilitati al rilascio delle stesse.

Un possibile sviluppo riguarda l'introduzione di sistemi di controllo più avanzati, basati su tecnologie digitali che consentano la verifica automatica e continua del corretto funzionamento degli strumenti. Questi sistemi potrebbero ridurre la necessità di verifiche periodiche manuali, garantendo al contempo un livello di affidabilità superiore.

L'evoluzione tecnologica potrebbe anche portare all'introduzione di nuovi tipi di autovelox, basati su principi di funzionamento diversi da quelli attuali. In questo caso, sarà necessario adeguare la normativa tecnica per garantire che anche i nuovi strumenti siano sottoposti a procedure di omologazione e taratura adeguate.

Sul piano processuale, si potrebbe assistere a una semplificazione delle procedure di opposizione alle sanzioni, con l'introduzione di meccanismi che consentano una più rapida verifica della regolarità degli accertamenti. Questo potrebbe comportare la creazione di banche dati centralizzate contenenti tutte le informazioni relative all'omologazione e alla taratura degli autovelox utilizzati sul territorio nazionale.

Un aspetto che merita attenzione riguarda la formazione del personale delle forze dell'ordine e delle amministrazioni locali. La complessità tecnica della materia richiede competenze specifiche che devono essere costantemente aggiornate in base all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

L'Unione Europea potrebbe inoltre intervenire con direttive specifiche che armonizzino le procedure di omologazione e taratura degli autovelox a livello comunitario. Questo sviluppo potrebbe comportare modifiche significative della normativa nazionale e richiedere un adeguamento delle procedure attualmente in uso.

La crescente sensibilità verso i temi della privacy e della protezione dei dati personali potrebbe inoltre influire sulla disciplina degli autovelox, specialmente per quanto riguarda la conservazione e il trattamento delle immagini e dei dati rilevati dagli strumenti.

Sul piano della giurisprudenza, si prevede un ulteriore consolidamento dell'orientamento attuale, con possibili precisazioni su aspetti specifici ancora non completamente chiariti. La Cassazione potrebbe intervenire con pronunce a Sezioni Unite per risolvere eventuali contrasti interpretativi che dovessero emergere.

Conclusioni

L'ordinanza della Cassazione Civile n. 29318 del 5 novembre 2025 rappresenta un punto di svolta nella disciplina degli accertamenti per eccesso di velocità mediante autovelox, stabilendo principi chiari e definitivi che rafforzano significativamente la tutela dei diritti dei cittadini. La decisione della Suprema Corte ha chiarito che la prova della taratura degli autovelox può essere fornita esclusivamente attraverso i certificati di omologazione e conformità, eliminando ogni possibilità di utilizzare mezzi di prova alternativi.

Il principio stabilito dalla Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente rafforzato le garanzie a tutela dei soggetti sottoposti a sanzioni amministrative. L'evoluzione iniziata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 ha trovato il suo completamento con questa pronuncia, che ha definito con precisione gli oneri probatori gravanti sulle amministrazioni e i diritti di difesa riconosciuti ai cittadini.

La distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox, chiarita dalla giurisprudenza di merito e confermata dalla Cassazione, rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione della legittimità degli accertamenti. La preventiva approvazione ministeriale, anche quando accompagnata dalla regolare taratura periodica, non può sostituire l'omologazione prescritta dalla legge quale requisito inderogabile per la validità dell'accertamento.

L'inversione dell'onere probatorio operata dalla giurisprudenza costituisce una garanzia essenziale per i cittadini, che non devono più dimostrare l'illegittimità dell'accertamento ma possono limitarsi a contestare la regolarità della procedura. Spetta all'amministrazione fornire la prova positiva dell'omologazione e della taratura dello strumento, mediante la produzione della specifica documentazione rilasciata da soggetti abilitati.

Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative sia per gli automobilisti che per le amministrazioni pubbliche. I cittadini dispongono ora di strumenti di difesa più efficaci, mentre le amministrazioni devono rivedere completamente le proprie procedure per garantire la conformità agli standard richiesti dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza di merito ha recepito e sviluppato i principi stabiliti dalla Cassazione, creando un orientamento sostanzialmente uniforme che offre maggiore certezza del diritto. Le decisioni dei Tribunali di tutta Italia hanno contribuito a definire un quadro coerente che bilancia l'esigenza di garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

L'evoluzione in corso richiede un adeguamento delle strategie difensive nei ricorsi contro le sanzioni per eccesso di velocità. La corretta impostazione delle eccezioni e la precisa individuazione dei vizi che possono inficiare la validità dell'accertamento rappresentano elementi chiave per il successo delle opposizioni.

Le prospettive future lasciano intravedere possibili sviluppi normativi che potrebbero ulteriormente chiarire la disciplina della materia. L'introduzione di sistemi di controllo più avanzati e l'armonizzazione delle procedure a livello europeo potrebbero comportare modifiche significative del quadro regolamentare attuale.

In conclusione, la pronuncia della Cassazione segna un momento di maturità del sistema di tutele previsto dall'ordinamento per i cittadini sottoposti a sanzioni amministrative. Il principio secondo cui la taratura degli autovelox può essere provata solo attraverso i certificati di omologazione e conformità rappresenta una garanzia fondamentale per l'affidabilità degli accertamenti e per la tutela dei diritti individuali.

La corretta applicazione di questi principi richiede un impegno costante da parte di tutti gli operatori del settore: amministrazioni pubbliche, forze dell'ordine, magistrati e avvocati devono collaborare per garantire che l'evoluzione giurisprudenziale si traduca in una effettiva tutela dei diritti dei cittadini, senza compromettere l'efficacia del sistema di controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L'equilibrio tra sicurezza stradale e tutela dei diritti individuali rappresenta una sfida costante che richiede strumenti normativi adeguati e procedure applicative rigorose. La giurisprudenza ha fornito gli strumenti interpretativi necessari; spetta ora agli operatori del settore utilizzarli correttamente per garantire un sistema di controllo efficace e rispettoso dei principi costituzionali.

 

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