a cura dell'Avv. Daniele Golini - La servitù di passaggio consente al proprietario di un fondo di transitare attraverso la proprietà altrui per raggiungere la via pubblica. Disciplinata dagli articoli 1027 e seguenti del Codice Civile, rappresenta uno degli istituti più complessi del diritto immobiliare, bilanciando l'esigenza di garantire l'accessibilità ai fondi isolati con la tutela del diritto di proprietà di chi subisce il peso della servitù.

INDICE
Natura giuridica e fondamenti normativi della servitù di passaggio
Tipologie di servitù di passaggio: coattive e volontarie
Costituzione della servitù di passaggio
Presupposti per la servitù coattiva: l'interclusione del fondo
Modalità di esercizio e limiti del diritto di passaggio
Diritti e obblighi del proprietario del fondo servente
Trasferimento e ambulatorietà della servitù
Estinzione della servitù di passaggio
Aspetti processuali e probatori
Conclusioni
Natura giuridica e fondamenti normativi della servitù di passaggio
La servitù di passaggio si inquadra nel più ampio genus delle servitù prediali, configurandosi come un diritto reale di godimento su cosa altrui che trova la sua disciplina fondamentale negli articoli 1027 e seguenti del Codice Civile. La norma cardine che regola specificamente il passaggio coattivo è rappresentata dall'articolo 1051 del Codice Civile, il quale stabilisce che il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
La ratio dell'istituto risiede nella necessità di garantire l'utilizzazione economica dei beni immobili, evitando che la configurazione territoriale possa rendere inutilizzabili intere porzioni di territorio. Il legislatore ha così bilanciato il diritto di proprietà del titolare del fondo servente con l'esigenza di rendere produttivo il fondo dominante, stabilendo un regime giuridico che consente il sacrificio limitato della proprietà altrui in presenza di specifici presupposti.
La servitù di passaggio presenta caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre servitù prediali. Innanzitutto, essa è caratterizzata dalla predialità, nel senso che deve sussistere un rapporto di servizio tra due fondi appartenenti a proprietari diversi, dove il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. Come chiarito dalla giurisprudenza, elemento costitutivo ed essenziale del diritto di servitù è l'esistenza di un rapporto di servizio tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente, dovendo sussistere il fondamentale connotato della predialità, inteso nel senso che i poteri esercitati sul fondo servente devono riverberarsi a oggettivo beneficio del fondo dominante e non già alla soddisfazione di un interesse meramente personale del titolare.
La servitù di passaggio si caratterizza inoltre per la sua inerenza al fondo, nel senso che il diritto non appartiene alla persona del proprietario ma al fondo stesso, seguendone le vicende traslative. Questa caratteristica, definita ambulatorietà, comporta che la servitù si trasferisca automaticamente con l'alienazione del fondo dominante, anche in assenza di specifica menzione nell'atto di trasferimento.
Tipologie di servitù di passaggio: coattive e volontarie
La distinzione tra servitù coattive e volontarie rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e dibattuti della materia, con importanti conseguenze pratiche in termini di costituzione, esercizio ed estinzione del diritto. L'articolo 1031 del Codice Civile stabilisce che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente, delineando così le due principali modalità di costituzione del diritto.
Le servitù coattive trovano il loro fondamento nella necessità oggettiva di garantire l'accesso al fondo intercluso, configurandosi come diritti che la legge riconosce al proprietario del fondo dominante indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. La coattività deriva dalla presenza dei presupposti di legge previsti dall'articolo 1051 del Codice Civile, principalmente rappresentati dall'interclusione del fondo e dall'impossibilità di procurarsi l'accesso alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio.
Le servitù volontarie, invece, nascono dall'accordo tra le parti e sono espressione dell'autonomia contrattuale dei proprietari dei fondi interessati. Esse possono essere costituite anche in assenza dei presupposti per la servitù coattiva, al fine di conferire maggiore comodità o amenità al fondo dominante. Come precisato dalla Cassazione, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, le parti possono costituire servitù al fine di conferire maggiore comodità o amenità al fondo, indipendentemente dalla circostanza che l'ulteriore passaggio faccia venir meno l'interclusione.
La distinzione tra le due tipologie assume particolare rilevanza pratica in relazione alle cause di estinzione. Mentre le servitù coattive si estinguono automaticamente con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, le servitù volontarie mantengono la loro efficacia indipendentemente dal cessare dell'utilitas originaria. La giurisprudenza ha chiarito che le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.
Un aspetto particolarmente complesso riguarda la qualificazione delle servitù costituite per contratto ma in presenza dei presupposti per la coattività. La Suprema Corte ha stabilito che la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'articolo 1055 del codice civile, laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto costitutivo, ma ricavabili aliunde. In tali casi, deve presumersi il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.
La presunzione di coattività opera con particolare evidenza quando la servitù viene costituita contestualmente o successivamente ad un'alienazione che determina l'interclusione del fondo dominante. Come precisato dalla giurisprudenza, la coincidenza temporale fra la creazione della nuova proprietà interclusa, derivante dalla suddivisione dell'originario lotto unico e dalla vendita dei lotti ricavati, e la costituzione della servitù, costituisce argomento decisivo per ritenere che la servitù sia stata contestualmente costituita proprio per ovviare all'interclusione.
Costituzione della servitù di passaggio
La costituzione della servitù di passaggio può avvenire attraverso diverse modalità, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti e procedure. L'articolo 1032 del Codice Civile stabilisce che quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza.
Costituzione volontaria per contratto
La costituzione volontaria rappresenta la modalità più frequente di creazione del diritto di servitù di passaggio. Essa richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'articolo 1350 numero 4 del Codice Civile, configurandosi come contratto solenne la cui validità è subordinata al rispetto della forma prescritta. Il contratto deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare senza margini di incertezza il contenuto oggettivo del peso imposto sul fondo servente, con specifica indicazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi.
La giurisprudenza ha chiarito che il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.
Particolare attenzione deve essere prestata alla trascrizione dell'atto costitutivo nei registri immobiliari, necessaria per rendere opponibile il diritto ai terzi secondo quanto previsto dall'articolo 2643 del Codice Civile. La mancata trascrizione non inficia la validità del rapporto tra le parti contraenti, ma impedisce l'opponibilità del diritto agli acquirenti del fondo servente.
Costituzione coattiva
La costituzione coattiva opera quando sussistono i presupposti di legge previsti dall'articolo 1051 del Codice Civile e il proprietario del fondo servente non acconsente volontariamente alla costituzione della servitù. In tal caso, il proprietario del fondo intercluso può adire l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva che imponga la servitù e ne determini le modalità di esercizio.
La sentenza costitutiva deve stabilire le modalità della servitù e determinare l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. L'articolo 1032 del Codice Civile precisa che prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù, conferendo a quest'ultimo un diritto di ritenzione fino al soddisfacimento del credito indennitario.
Costituzione per usucapione
La servitù di passaggio può essere acquisita anche per usucapione, attraverso l'esercizio continuativo, pacifico e pubblico del diritto per il periodo di venti anni. L'usucapione richiede la presenza di opere visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, idonee per struttura e funzione a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
La giurisprudenza ha precisato che per l'usucapione della servitù di passaggio occorre provare che il transito sia stato esercitato per almeno venti anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta, con l'esistenza di opere visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, idonee per struttura e funzione a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Il requisito dell'apparenza assume particolare rilevanza, configurandosi come presenza di opere che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dimostrando che non si tratta di attività precaria ma di preciso onere stabile. L'uso meramente sporadico e stagionale del fondo non integra il possesso utile ad usucapire.
Costituzione per destinazione del padre di famiglia
Questa modalità di costituzione opera quando il proprietario di due fondi contigui destina stabilmente uno di essi al servizio dell'altro, creando un rapporto di servitù che si perfeziona automaticamente al momento dell'alienazione di uno dei due fondi. La destinazione deve risultare da opere permanenti e visibili che manifestino chiaramente la volontà del proprietario di assoggettare un fondo al servizio dell'altro.
Presupposti per la servitù coattiva: l'interclusione del fondo
L'interclusione del fondo rappresenta il presupposto fondamentale per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, configurandosi come la situazione giuridica in cui un fondo risulta circondato da fondi altrui senza avere accesso diretto alla via pubblica. L'articolo 1051 del Codice Civile richiede che il proprietario del fondo non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
Concetto di interclusione
L'interclusione deve essere valutata con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, considerando la situazione giuridica complessiva della proprietà. La Cassazione ha chiarito che il presupposto dell'interclusione del fondo, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal mero passaggio esercitato di fatto su un fondo appartenente a terzi, occorrendo invece che esista un diritto reale, iure proprietatis o servitutis, di passaggio che soddisfi le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù.
L'interclusione può essere assoluta o relativa. Si ha interclusione assoluta quando il fondo è completamente circondato da proprietà altrui senza alcun accesso alla via pubblica. L'interclusione relativa sussiste quando esiste un accesso alla via pubblica, ma questo risulta inadeguato per la coltivazione e il conveniente uso del fondo, richiedendo eccessivo dispendio o disagio per essere utilizzato.
Valutazione dell'eccessivo dispendio o disagio
La valutazione dell'eccessivo dispendio o disagio deve essere condotta considerando le caratteristiche specifiche del fondo e la sua destinazione economica. Non è sufficiente la mera scomodità dell'accesso esistente, ma è necessario che la realizzazione di un accesso alternativo comporti sacrifici sproporzionati rispetto al valore del fondo o alla sua utilizzazione economica.
La giurisprudenza ha precisato che la valutazione deve tenere conto di diversi fattori, tra cui la natura del terreno, la destinazione del fondo, i costi di realizzazione dell'accesso alternativo e la proporzionalità tra l'investimento necessario e l'utilità che ne deriverebbe. L'accertamento di tali elementi costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Interclusione derivante da alienazione o divisione
Particolare disciplina è prevista per l'interclusione derivante da alienazione a titolo oneroso o da divisione. L'articolo 1054 del Codice Civile stabilisce che in tali casi il proprietario del fondo intercluso ha diritto di ottenere il passaggio dall'altro contraente senza corrispondere alcuna indennità, configurando una forma di responsabilità di chi ha determinato l'interclusione attraverso l'atto dispositivo.
Questa disposizione trova applicazione quando l'interclusione deriva direttamente dall'atto di alienazione o divisione, creando una presunzione di coattività per le servitù costituite in tali circostanze. Come chiarito dalla Cassazione, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c.
Fondi esenti dalla servitù
L'articolo 1051 del Codice Civile stabilisce espressamente che sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Questa previsione tutela la sfera di intimità domestica del proprietario del fondo servente, impedendo che il passaggio coattivo possa essere imposto su aree strettamente connesse all'abitazione.
L'esenzione opera automaticamente e non richiede alcuna valutazione discrezionale, configurandosi come limite assoluto all'imposizione della servitù coattiva. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l'esenzione deve essere interpretata restrittivamente, limitandola alle aree effettivamente destinate all'uso domestico e strettamente connesse all'abitazione.
Modalità di esercizio e limiti del diritto di passaggio
L'esercizio della servitù di passaggio deve avvenire nel rispetto di specifici principi e limitazioni che bilanciano gli interessi del proprietario del fondo dominante con quelli del proprietario del fondo servente. L'articolo 1065 del Codice Civile stabilisce che colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso, precisando che nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Principio del minor aggravio
Il principio del minor aggravio rappresenta il criterio fondamentale per l'interpretazione e l'esercizio della servitù di passaggio. Esso impone che l'esercizio del diritto avvenga nelle modalità meno gravose possibili per il proprietario del fondo servente, compatibilmente con la soddisfazione delle esigenze del fondo dominante.
L'applicazione di questo principio richiede una valutazione caso per caso, considerando le caratteristiche specifiche dei fondi, la loro destinazione economica e le modalità concrete di esercizio del passaggio. La giurisprudenza ha chiarito che quando il titolo contrattuale si limita a prevedere genericamente il diritto di passaggio senza ulteriori specificazioni, il giudice deve applicare il disposto dell'articolo 1065 del Codice Civile, interpretando la servitù in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente.
Estensione del diritto di servitù
L'articolo 1064 del Codice Civile stabilisce che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, precisando che se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Questa disposizione comporta che il diritto di passaggio si estenda automaticamente a tutte le attività accessorie e strumentali necessarie per il suo esercizio, senza che sia necessaria una specifica previsione nel titolo costitutivo. Tuttavia, l'estensione deve rimanere nei limiti della necessità e della proporzionalità, non potendo comportare un aggravio eccessivo per il fondo servente.
Divieti e limitazioni
L'articolo 1067 del Codice Civile stabilisce un duplice divieto che regola i rapporti tra i proprietari dei fondi interessati dalla servitù. Da un lato, il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente; dall'altro, il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Questo equilibrio normativo garantisce la stabilità del rapporto servitutis, impedendo comportamenti unilaterali che possano alterare le condizioni originarie di esercizio del diritto. Il proprietario del fondo dominante non può ampliare arbitrariamente l'uso della servitù oltre i limiti stabiliti nel titolo o derivanti dalla necessità, mentre il proprietario del fondo servente non può ostacolare o rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto legittimamente costituito.
Modalità di realizzazione del passaggio
La realizzazione concreta del passaggio deve avvenire nel rispetto della normativa statale e locale, edilizia e ambientale vigente. Quando l'esercizio della servitù comporta modifiche dello stato dei luoghi, il titolare del fondo dominante deve depositare specifico progetto che rispetti tutte le norme cogenti in dipendenza dei vincoli presenti sui terreni interessati, previo ottenimento dei necessari nulla osta dagli uffici preposti.
La giurisprudenza ha precisato che la realizzabilità tecnica del passaggio deve essere valutata caso per caso attraverso consulenza tecnica d'ufficio che accerti la fattibilità dell'intervento nel rispetto della normativa sopravvenuta, potendo il tracciato essere modificato ove necessario per garantire carrabilità e deflusso delle acque meteoriche mediante utilizzo di materiali idonei concordati tra le parti e approvati dagli uffici competenti.
Trasferimento della servitù in luogo diverso
L'articolo 1068 del Codice Civile disciplina la possibilità di trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito. La norma stabilisce che il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, ma prevede eccezioni quando l'originario esercizio sia divenuto più gravoso o impedisca lavori, riparazioni o miglioramenti.
In tali casi, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, che questi non può rifiutare se effettivamente equivalente. Analogamente, il cambiamento può essere richiesto dal proprietario del fondo dominante se prova che il cambiamento gli reca notevole vantaggio senza danneggiare il fondo servente.
Diritti e obblighi del proprietario del fondo servente
Il proprietario del fondo servente si trova in una posizione giuridica complessa, caratterizzata da specifici diritti e obblighi che derivano dall'esistenza della servitù di passaggio. La disciplina codicistica delinea un quadro normativo che mira a bilanciare la limitazione del diritto di proprietà con la tutela delle prerogative residue del proprietario del fondo gravato dal peso servitutis.
Obblighi del proprietario del fondo servente
Il principale obbligo del proprietario del fondo servente consiste nel tollerare l'esercizio della servitù da parte del titolare del fondo dominante, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare o rendere più difficoltoso il passaggio. L'articolo 1067 del Codice Civile stabilisce espressamente che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Questo obbligo si traduce in una serie di comportamenti negativi che il proprietario deve osservare: non può erigere costruzioni o installare manufatti che impediscano o ostacolino il passaggio, non può modificare la destinazione d'uso del fondo in modo da rendere incompatibile l'esercizio della servitù, non può alterare le caratteristiche del terreno che consentono il transito.
L'articolo 1030 del Codice Civile chiarisce che il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti. Questa disposizione stabilisce il principio generale secondo cui la servitù comporta solo obblighi negativi per il proprietario del fondo servente, non imponendo prestazioni positive se non espressamente previste.
Diritti del proprietario del fondo servente
Nonostante la limitazione derivante dalla servitù, il proprietario del fondo servente mantiene la piena proprietà del bene e può esercitare tutti i diritti compatibili con l'esistenza del peso servitutis. Egli può utilizzare liberamente le parti del fondo non interessate dal passaggio e può compiere qualsiasi attività che non interferisca con l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo servente ha diritto a che l'esercizio della servitù avvenga nelle modalità meno gravose possibili, in applicazione del principio del minor aggravio sancito dall'articolo 1065 del Codice Civile. Questo diritto si traduce nella possibilità di opporsi a qualsiasi uso della servitù che ecceda i limiti stabiliti nel titolo costitutivo o che comporti un aggravio non giustificato dalle esigenze del fondo dominante.
Particolare rilevanza assume il diritto all'indennità nelle servitù coattive. L'articolo 1032 del Codice Civile stabilisce che la sentenza costitutiva determina l'indennità dovuta e che prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù. Questo diritto di ritenzione costituisce una garanzia importante per il proprietario del fondo servente, che può impedire l'esercizio della servitù fino al soddisfacimento del credito indennitario.
Diritto di abbandono
L'articolo 1070 del Codice Civile riconosce al proprietario del fondo servente un particolare diritto di abbandono, stabilendo che quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Questo istituto consente al proprietario del fondo servente di liberarsi definitivamente dagli obblighi derivanti dalla servitù attraverso la rinuncia alla proprietà della porzione di fondo interessata dal passaggio. La norma precisa che nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa, consentendo un abbandono parziale quando la servitù non interessi l'intero fondo.
Facoltà di innovazione
Il proprietario del fondo servente mantiene la facoltà di apportare innovazioni al proprio fondo, purché queste non interferiscano con l'esercizio della servitù. Egli può costruire, modificare la destinazione d'uso, cambiare la coltivazione e compiere qualsiasi attività che non comporti una diminuzione o un aggravio dell'esercizio del diritto di passaggio.
Questa facoltà trova un limite nel divieto di alterare le condizioni di esercizio della servitù, ma non impedisce al proprietario di utilizzare economicamente il proprio fondo nelle modalità più convenienti, compatibilmente con l'esistenza del peso servitutis. La giurisprudenza ha chiarito che il proprietario del fondo servente può realizzare opere che non incidano sulla utilitas essenziale determinata dal titolo costitutivo.
Responsabilità per danni
Il proprietario del fondo servente può essere chiamato a rispondere dei danni causati dall'esercizio della servitù solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali o quando i danni derivino da sua colpa o negligenza nella manu tenzione del fondo. In generale, i rischi connessi all'esercizio del passaggio gravano sul titolare del fondo dominante, che deve utilizzare la servitù a proprio rischio e pericolo.
Tuttavia, il proprietario del fondo servente ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo per chi esercita legittimamente il diritto di passaggio, dovendo astenersi da comportamenti che possano causare danni prevedibili. La violazione di questo obbligo può comportare responsabilità risarcitoria secondo i principi generali della responsabilità civile.
Trasferimento e ambulatorietà della servitù
La servitù di passaggio è caratterizzata dal principio dell'ambulatorietà, che comporta il trasferimento automatico del diritto insieme al fondo dominante nelle successive alienazioni. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, garantisce la stabilità del rapporto servitutis e la continuità dell'utilità economica del fondo dominante indipendentemente dai cambiamenti nella titolarità della proprietà.
Principio di ambulatorietà
Il principio di ambulatorietà trova il suo fondamento nella natura reale della servitù, che inerisce al fondo e non alla persona del proprietario. La Cassazione ha chiarito che le servitù volontarie di passaggio costituite mediante atto pubblico si trasferiscono automaticamente agli acquirenti del fondo dominante in virtù del principio di ambulatorietà delle servitù prediali, anche quando nulla venga specificato nell'atto di acquisto, comportando l'alienazione del fondo dominante il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti.
Questo principio opera automaticamente, senza necessità di specifica menzione nell'atto di trasferimento del fondo dominante. L'acquirente subentra nella titolarità del diritto di servitù per il solo fatto di aver acquisito la proprietà del fondo dominante, indipendentemente dalla sua conoscenza dell'esistenza della servitù o dalla sua volontà di avvalersene.
Trasferimento del fondo servente
Analogamente, l'acquirente del fondo servente riceve l'immobile gravato dal peso della servitù una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù. La trascrizione dell'atto costitutivo nei registri immobiliari rende opponibile il diritto ai terzi, impedendo che l'acquirente del fondo servente possa invocare la buona fede per sottrarsi agli obblighi derivanti dalla servitù.
La giurisprudenza ha precisato che l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, sottolineando l'importanza della trascrizione per l'opponibilità del diritto ai terzi acquirenti.
Accessione nel possesso
Particolare complessità presenta la disciplina dell'accessione nel possesso per le servitù acquisite per usucapione. L'articolo 1146 comma 2 del Codice Civile stabilisce che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo dante causa, purché entrambi i possessi abbiano i requisiti richiesti per l'usucapione.
La giurisprudenza ha chiarito che l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto reale, non essendo sufficiente la mera traditio o consegna materiale del bene. In caso di successione a titolo particolare, l'espressa menzione della servitù nell'atto di trasferimento del fondo dominante costituisce elemento necessario per l'operatività dell'accessione nel possesso.
Effetti della trascrizione
La trascrizione dell'atto costitutivo della servitù nei registri immobiliari assume rilevanza fondamentale per l'opponibilità del diritto ai terzi. L'articolo 2643 del Codice Civile prevede espressamente la trascrizione degli atti di costituzione delle servitù prediali, stabilendo che la mancata trascrizione rende il diritto inopponibile ai terzi acquirenti.
La trascrizione deve avvenire tanto presso la conservatoria competente per il fondo dominante quanto presso quella competente per il fondo servente, quando i fondi si trovino in circoscrizioni diverse. La giurisprudenza ha chiarito che la trascrizione ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che il diritto di servitù sorge con l'atto costitutivo ma diventa opponibile ai terzi solo con la trascrizione.
Servitù costituite dal nudo proprietario
L'articolo 1060 del Codice Civile disciplina il caso particolare delle servitù costituite dal nudo proprietario, stabilendo che il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
Questa disposizione consente al nudo proprietario di costituire servitù passive sul fondo gravato da usufrutto, purché queste non interferiscano con il godimento dell'usufruttuario. La valutazione del pregiudizio deve essere condotta caso per caso, considerando le modalità concrete di esercizio della servitù e l'impatto sul godimento del fondo da parte dell'usufruttuario.
Divisione e servitù
Quando il fondo dominante o servente viene diviso tra più proprietari, la servitù si trasferisce proporzionalmente alle singole porzioni, salvo che la sua natura non sia incompatibile con la divisione. Nel caso di servitù di passaggio, ciascun comproprietario del fondo dominante può esercitare il diritto per la propria quota, mentre ciascun comproprietario del fondo servente deve tollerare l'esercizio della servitù sulla propria porzione.
La divisione del fondo dominante non comporta automaticamente la divisione della servitù quando questa sia indivisibile per sua natura o quando la divisione ne comprometterebbe l'utilità. In tali casi, la servitù rimane comune a tutti i comproprietari, che devono esercitarla congiuntamente nel rispetto dei reciproci diritti.
Estinzione della servitù di passaggio
L'estinzione della servitù di passaggio può avvenire attraverso diverse modalità, ciascuna caratterizzata da specifici presupposti e conseguenze giuridiche. La disciplina dell'estinzione assume particolare rilevanza pratica, poiché determina la cessazione definitiva del peso gravante sul fondo servente e il recupero della piena disponibilità del bene da parte del proprietario.
Estinzione per cessazione dell'interclusione
L'articolo 1055 del Codice Civile stabilisce che se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Questa causa di estinzione opera specificamente per le servitù coattive e si verifica quando viene meno l'interclusione del fondo dominante che aveva giustificato la costituzione della servitù.
La cessazione dell'interclusione può derivare da diverse circostanze: l'acquisizione di un accesso diretto alla via pubblica, la realizzazione di nuove infrastrutture viarie che rendano accessibile il fondo, la modifica della configurazione territoriale che elimini l'isolamento del fondo dominante. La giurisprudenza ha precisato che quando viene realizzato nell'interesse della proprietà del fondo dominante l'accesso diretto alla pubblica via avente caratteristiche equivalenti a quello costituito contrattualmente, viene meno il requisito della necessità sotteso alla permanenza della precedente servitù coattiva, con conseguente estinzione ex art. 1055 c.c. del diritto di passaggio sul fondo servente originariamente previsto dalle parti.
L'estinzione per cessazione dell'interclusione non opera automaticamente per le servitù volontarie, che mantengono la loro efficacia indipendentemente dal venir meno delle circostanze che ne avevano determinato la costituzione. Come chiarito dalla Cassazione, le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite.
Estinzione per confusione
La confusione si verifica quando la proprietà del fondo dominante e del fondo servente si riuniscono nella stessa persona, operando il principio nemini res sua servit di cui all'articolo 1072 del Codice Civile. La servitù si estingue automaticamente per l'impossibilità logica e giuridica che un soggetto sia titolare di un diritto reale su un bene di sua proprietà.
La giurisprudenza ha chiarito che la servitù di passaggio si estingue per confusione quando il proprietario del fondo dominante acquisisce la proprietà del fondo servente, operando il principio nemini res sua servit di cui all'art. 1072 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di altre servitù su fondi diversi non coinvolti nella riunione proprietaria.
L'estinzione per confusione opera anche quando la riunione delle proprietà avvenga solo parzialmente, purché la porzione riunita sia sufficiente a soddisfare le esigenze del fondo dominante. In tal caso, la servitù si estingue limitatamente alla parte interessata dalla confusione, permanendo per la parte residua.
Estinzione per prescrizione (non uso)
La servitù di passaggio si estingue per non uso quando il titolare non la esercita per il periodo di venti anni. La prescrizione decorre dal momento in cui il titolare cessa di esercitare il diritto, indipendentemente dalle ragioni della cessazione.
La giurisprudenza ha precisato che in tema di prescrizione delle servitù per non uso, l'onere probatorio grava su chi eccepisce l'estinzione, dovendo dimostrare che il titolare non ha esercitato la servitù per almeno un ventennio, non essendo sufficienti dichiarazioni testimoniali generiche o provenienti da soggetti con frequentazione limitata dei luoghi.
La prescrizione per non uso presenta caratteristiche peculiari rispetto alla prescrizione ordinaria, poiché non è sufficiente la mera inerzia del titolare, ma è necessario che il non uso sia continuativo e ininterrotto per l'intero periodo ventennale. Qualsiasi atto di esercizio della servitù interrompe il decorso della prescrizione, facendo ripartire ex novo il termine.
Estinzione per rinuncia
Il titolare della servitù può rinunciare al diritto mediante atto scritto, secondo quanto previsto dall'articolo 1350 del Codice Civile per gli atti di disposizione dei diritti reali immobiliari. La rinuncia deve essere espressa e non può essere desunta da comportamenti concludenti o da fatti impliciti.
La Cassazione ha chiarito che l'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare richiede un atto scritto ex articolo 1350 del codice civile, non potendo essere desunta indirettamente da fatti concludenti. La rinuncia ha effetto liberatorio immediato per il proprietario del fondo servente, che recupera la piena disponibilità del bene.
La rinuncia può essere totale o parziale, limitandosi a specifiche modalità di esercizio della servitù o a determinate porzioni del fondo servente. In caso di rinuncia parziale, la servitù permane per la parte non interessata dalla rinuncia, con le modalità e i limiti originari.
Estinzione per impossibilità sopravvenuta
La servitù si estingue quando diventa impossibile il suo esercizio per cause non imputabili al proprietario del fondo servente. L'impossibilità deve essere oggettiva, definitiva e non superabile con mezzi ordinari.
L'impossibilità può derivare da eventi naturali (frane, alluvioni, terremoti), da interventi dell'autorità pubblica (espropriazioni, vincoli), da modifiche irreversibili dello stato dei luoghi che rendano impraticabile il passaggio. La valutazione dell'impossibilità deve essere condotta considerando le caratteristiche specifiche della servitù e le modalità del suo esercizio.
Effetti dell'estinzione
L'estinzione della servitù comporta la cessazione definitiva del peso gravante sul fondo servente e il recupero della piena disponibilità del bene da parte del proprietario. Quando l'estinzione avviene per cessazione dell'interclusione nelle servitù coattive, l'articolo 1055 del Codice Civile prevede che il proprietario del fondo servente debba restituire il compenso ricevuto, ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto.
L'estinzione deve essere dichiarata con sentenza quando sia controversa, mentre opera automaticamente nei casi di confusione e impossibilità sopravvenuta. La sentenza dichiarativa dell'estinzione può essere trascritta nei registri immobiliari per rendere opponibile ai terzi la cessazione del diritto.
Aspetti processuali e probatori
La tutela giurisdizionale della servitù di passaggio si articola attraverso diverse azioni processuali, ciascuna caratterizzata da specifici presupposti, oneri probatori e effetti. La complessità della materia richiede particolare attenzione agli aspetti procedurali e alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti del rapporto processuale.
Azione confessoria
L'azione confessoria rappresenta il rimedio processuale principale per la tutela del diritto di servitù di passaggio. Essa è diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza della servitù e la condanna del proprietario del fondo servente a tollerarne l'esercizio, eventualmente accompagnata dalla rimozione degli impedimenti e dal risarcimento dei danni.
La giurisprudenza ha chiarito che in materia di servitù prediali, l'azione confessoria servitutis richiede che il proprietario del fondo dominante provi l'esistenza della servitù che lo avvantaggia, presumendosi la libertà del fondo servente da pesi e limitazioni. L'attore deve quindi fornire la prova positiva dell'esistenza del diritto, mentre il convenuto può limitarsi a contestare tale esistenza senza dover provare la libertà del proprio fondo.
L'onere probatorio dell'attore varia a seconda del titolo di costituzione della servitù. Nel caso di servitù volontaria, è sufficiente la produzione dell'atto costitutivo regolarmente trascritto. Per le servitù coattive costituite per sentenza, occorre produrre la sentenza passata in giudicato. Nelle servitù acquisite per usucapione, l'attore deve provare il possesso continuativo, pacifico e pubblico per il periodo ventennale, con l'esistenza di opere visibili e permanenti.
Azione negatoria
Il proprietario del fondo servente può esperire l'azione negatoria per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù e la condanna del presunto titolare a cessare dall'esercizio del passaggio. Questa azione presuppone che il convenuto eserciti di fatto un diritto di passaggio senza averne titolo.
L'azione negatoria richiede che l'attore provi l'inesistenza del diritto vantato dal convenuto, fornendo elementi positivi che dimostrino l'assenza dei presupposti per la costituzione della servitù. Non è sufficiente la mera contestazione dell'esistenza del diritto, ma occorre una prova specifica dell'inesistenza del titolo costitutivo.
Azione di costituzione coattiva
Quando sussistono i presupposti per la servitù coattiva ma il proprietario del fondo servente non acconsente alla costituzione volontaria, il proprietario del fondo intercluso può adire l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva. L'azione deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo su cui si intende costituire la servitù.
L'attore deve provare l'esistenza di tutti i presupposti previsti dall'articolo 1051 del Codice Civile: l'interclusione del fondo, l'impossibilità di procurarsi l'accesso senza eccessivo dispendio o disagio, la necessità del passaggio per la coltivazione e il conveniente uso del fondo. La sentenza costitutiva deve determinare le modalità di esercizio della servitù e l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
Azione di estinzione
Tanto il proprietario del fondo dominante quanto quello del fondo servente possono agire per ottenere l'accertamento dell'estinzione della servitù quando ne ricorrano i presupposti. L'azione è particolarmente frequente nei casi di cessazione dell'interclusione per le servitù coattive.
L'onere probatorio varia a seconda della causa di estinzione invocata. Per la cessazione dell'interclusione, l'attore deve provare che il fondo dominante ha acquisito un accesso alternativo alla via pubblica che rende superfluo il passaggio originario. Per la prescrizione per non uso, occorre dimostrare che il titolare non ha esercitato la servitù per il periodo ventennale.
Prova dell'usucapione
La prova dell'usucapione della servitù di passaggio presenta particolare complessità, richiedendo la dimostrazione del possesso continuativo, pacifico e pubblico per venti anni. La giurisprudenza ha precisato che per l'usucapione della servitù di passaggio occorre provare che il transito sia stato esercitato per almeno venti anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta, con l'esistenza di opere visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù.
Il requisito dell'apparenza assume particolare rilevanza, configurandosi come presenza di opere che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Non è sufficiente il mero transito di fatto, ma occorrono elementi oggettivi che manifestino l'esercizio di un diritto e non di una mera tolleranza.
La prova può essere fornita attraverso testimoni, documenti, consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato dei luoghi e dell'antichità delle opere. La giurisprudenza ha chiarito che l'uso meramente sporadico e stagionale del fondo non integra il possesso utile ad usucapire, richiedendo un esercizio costante e continuativo del diritto.
Consulenza tecnica d'ufficio
Nei giudizi relativi alle servitù di passaggio assume spesso rilevanza decisiva la consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare lo stato dei luoghi, la configurazione dei fondi, l'esistenza di opere permanenti, la fattibilità tecnica del passaggio. Il consulente deve verificare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esistenza della servitù e valutare le modalità più appropriate per il suo esercizio.
La consulenza tecnica è particolarmente importante nei casi di usucapione, per accertare l'antichità e la permanenza delle opere che manifestano l'esercizio della servitù, e nei giudizi di costituzione coattiva, per determinare il tracciato più conveniente e meno pregiudizievole per il fondo servente.
Preclusioni processuali
La disciplina delle preclusioni processuali assume particolare rilevanza nei giudizi relativi alle servitù di passaggio. La giurisprudenza ha chiarito che la domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c. proposta in corso di causa con memoria ex art. 183 c.p.c. costituisce domanda nuova soggetta alle preclusioni processuali quando non siano allegate e provate specifiche esigenze legate all'agricoltura o all'industria che giustifichino la pronuncia costitutiva.
Le preclusioni operano anche in sede di impugnazione, quando la sentenza di primo grado sia fondata su una pluralità di ragioni autonome e distinte. In tali casi, l'appellante deve censurare tutte le rationes decidendi per evitare il difetto di interesse all'impugnazione, poiché la mancata contestazione di anche una sola delle motivazioni autonome comporta l'inammissibilità dell'appello.
Conclusioni
La servitù di passaggio rappresenta uno degli istituti più complessi e articolati del diritto civile italiano, caratterizzato da una disciplina normativa stratificata e da un'evoluzione giurisprudenziale costante che ha progressivamente definito i contorni applicativi dell'istituto. L'analisi condotta evidenzia come la materia richieda una conoscenza approfondita non solo delle disposizioni codicistiche, ma anche dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la risoluzione delle numerose questioni interpretative che la pratica applicativa pone quotidianamente.
La distinzione tra servitù coattive e volontarie emerge come elemento centrale dell'intero sistema, con conseguenze decisive in termini di costituzione, esercizio ed estinzione del diritto. La giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione della servitù non dipende esclusivamente dalla modalità di costituzione, ma deve essere valutata considerando la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge per la coattività, anche quando il diritto sia stato costituito per contratto. Questa impostazione garantisce la prevalenza della sostanza sulla forma, impedendo che l'autonomia contrattuale possa essere utilizzata per eludere la disciplina imperativa delle servitù coattive.
L'interclusione del fondo si conferma come presupposto fondamentale per la costituzione della servitù coattiva, ma la sua valutazione deve essere condotta con riferimento alla situazione giuridica complessiva del fondo dominante, non limitandosi alla mera configurazione fisica dei luoghi. La giurisprudenza ha precisato che l'interclusione non è esclusa dal passaggio esercitato di fatto su fondi altrui, richiedendo invece l'esistenza di un diritto reale che garantisca stabilmente l'accesso alla via pubblica.
Il principio del minor aggravio rappresenta il criterio fondamentale per l'interpretazione e l'esercizio della servitù di passaggio, imponendo un costante bilanciamento tra le esigenze del fondo dominante e la tutela del proprietario del fondo servente. Questo principio trova applicazione non solo nella fase di costituzione della servitù, ma anche nel corso del suo esercizio, orientando l'interpretazione delle clausole contrattuali e la risoluzione dei conflitti tra i proprietari dei fondi interessati.
L'ambulatorietà della servitù garantisce la stabilità del rapporto servitutis nelle successive alienazioni dei fondi, assicurando la continuità dell'utilità economica indipendentemente dai cambiamenti nella titolarità della proprietà. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, rappresenta una garanzia fondamentale per la sicurezza dei traffici immobiliari e per la valorizzazione economica dei beni.
La disciplina dell'estinzione evidenzia la diversa natura delle servitù coattive e volontarie, con le prime soggette alla causa estintiva della cessazione dell'interclusione e le seconde caratterizzate da maggiore stabilità. Questa differenziazione riflette la diversa ratio degli istituti: mentre le servitù coattive sono finalizzate a soddisfare una necessità oggettiva, quelle volontarie rispondono a esigenze di comodità o amenità che mantengono la loro rilevanza indipendentemente dal mutare delle circostanze.
Gli aspetti processuali e probatori richiedono particolare attenzione da parte degli operatori del diritto, considerata la complessità delle questioni di fatto che spesso caratterizzano i giudizi in materia di servitù di passaggio. La distribuzione dell'onere della prova, l'importanza della consulenza tecnica d'ufficio e la disciplina delle preclusioni processuali rappresentano elementi decisivi per l'esito dei giudizi.
L'evoluzione della giurisprudenza dimostra come l'istituto della servitù di passaggio mantenga piena attualità nel contesto economico e sociale contemporaneo, adattandosi alle mutevoli esigenze della proprietà immobiliare e dell'utilizzazione del territorio. La crescente urbanizzazione e la complessità dei rapporti proprietari rendono sempre più frequenti le situazioni di interclusione, conferendo alla servitù di passaggio un ruolo centrale nella gestione dei conflitti di vicinato e nella valorizzazione economica dei beni immobili.
La materia richiede un approccio sistematico che tenga conto della complessità normativa e giurisprudenziale, ma anche delle esigenze pratiche dei proprietari e degli operatori del settore immobiliare. La conoscenza approfondita dei principi e delle regole che governano la servitù di passaggio rappresenta uno strumento indispensabile per la prevenzione dei conflitti e per la gestione efficace dei rapporti di vicinato, contribuendo alla sicurezza giuridica e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
In prospettiva futura, l'istituto della servitù di passaggio dovrà confrontarsi con le sfide poste dall'evoluzione tecnologica, dalle nuove forme di utilizzazione del territorio e dalle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale. La giurisprudenza sarà chiamata a fornire risposte innovative che mantengano l'equilibrio tra la tutela della proprietà privata e le esigenze di utilizzazione economica del territorio, confermando la vitalità e l'attualità di un istituto che affonda le sue radici nella tradizione giuridica romana ma che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel diritto civile contemporaneo.
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