Il Superbonus 110% ha rappresentato un'opportunità senza precedenti per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Tuttavia, l'accesso a tale agevolazione è stato spesso ostacolato da inadempimenti contrattuali da parte delle imprese appaltatrici, generando contenziosi incentrati sul risarcimento del danno subito dai committenti.
In particolare, si discute se la perdita del beneficio fiscale possa configurare un danno risarcibile, qualificabile come perdita di chance.

La perdita del Superbonus come danno risarcibile
Il danno da perdita del Superbonus si configura quando, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il committente non riesce a beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista. La giurisprudenza ha affrontato tale questione, riconoscendo in alcuni casi il diritto al risarcimento del danno subito.
Ad esempio, il Tribunale di Torino, con sentenza N. 2908/2023, ha riconosciuto il risarcimento per perdita di chance ai committenti che, a causa dell'inadempimento dell'impresa, non hanno potuto usufruire del Superbonus 110%.
Danno emergente e lucro cessante: le distinzioni
Nel contesto del mancato accesso al Superbonus, è fondamentale distinguere tra danno emergente e lucro cessante. Il primo riguarda le spese sostenute inutilmente dal committente, come anticipi versati o costi per pratiche edilizie. Il secondo concerne il mancato guadagno ovvero il risparmio fiscale non ottenuto.
La giurisprudenza tende a riconoscere il risarcimento del lucro cessante solo quando la perdita del beneficio fiscale è conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento dell'appaltatore.
In tal senso, il Tribunale di Pordenone ha condannato l'appaltatore a risarcire il danno consistente nella differenza tra il risparmio fiscale usufruibile con il Superbonus e quello ottenuto con il bonus ristrutturazioni.
La perdita di chance: definizione e applicazione
La perdita di chance è definita come la perdita di una concreta e seria possibilità di conseguire un vantaggio. Nel caso del Superbonus, si configura quando il committente perde l'opportunità di accedere all'agevolazione fiscale a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.
Il Tribunale di Savona, con sentenza N. 45 del 21 gennaio 2025, ha riconosciuto il risarcimento per perdita di chance al committente, riducendo l'importo a causa del concorso di colpa del medesimo, che non aveva cercato un'altra impresa per completare i lavori.
Prova del danno e onere probatorio
Per ottenere il risarcimento, il committente deve fornire prova dell'inadempimento dell'appaltatore e della perdita della concreta possibilità di accedere al Superbonus. È necessario dimostrare che, in assenza dell'inadempimento, l'agevolazione sarebbe stata ottenuta.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza N. 287/2024, ha rigettato la domanda di risarcimento per perdita di chance ritenendo che la mancata fruizione del bonus non fosse imputabile all'inadempimento dell'appaltatore ma a vizi strutturali dell'immobile noti al committente prima dell'acquisto.
Conclusioni
La giurisprudenza riconosce la possibilità di ottenere il risarcimento per la perdita del Superbonus 110% in caso di inadempimento dell'appaltatore qualificando il danno come perdita di chance.
Tuttavia, è fondamentale fornire una prova concreta della perdita subita e della sua diretta connessione con l'inadempimento.
La quantificazione del danno avviene in via equitativa, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e dell'eventuale concorso di colpa del committente.
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