La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli presenta caratteristiche peculiari che la distinguono dalla responsabilità civile generica prevista dal codice civile. Pur rientrando nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale, essa trova una disciplina specifica nel Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005), che introduce una regolamentazione speciale con finalità di tutela rafforzata delle vittime della strada.

Il Fondamento Normativo: Dal Codice Civile al Codice delle Assicurazioni
Mentre la responsabilità extracontrattuale generica è disciplinata dall'art. 2043 c.c., che impone l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato con dolo o colpa, la responsabilità da circolazione dei veicoli si colloca nell'ambito dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente coinvolto in un sinistro, salvo prova contraria. Questo articolo introduce una forma di responsabilità aggravata rispetto alla regola generale dell'illecito civile, imponendo al conducente l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Parallelamente, il Codice delle Assicurazioni Private disciplina in modo dettagliato gli obblighi assicurativi per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, imponendo un regime obbligatorio di assicurazione che garantisce il risarcimento delle vittime, anche nei casi in cui il responsabile del sinistro risulti sconosciuto o privo di copertura assicurativa (art. 283 ss. D.lgs. 209/2005, che istituisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada).
Presunzioni di Responsabilità e Prova Liberatoria
Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalle presunzioni di responsabilità introdotte dall'art. 2054 c.c. e dal sistema assicurativo. Se nel regime generale della responsabilità aquiliana il danneggiato deve provare sia l'illecito che il danno subito, nella responsabilità da circolazione vige una presunzione di corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli, salvo prova contraria (art. 2054, comma 2, c.c.).
L'onere probatorio è quindi invertito rispetto alla disciplina generale dell'illecito civile, rendendo più gravoso per il conducente fornire la prova liberatoria, che deve dimostrare di aver adottato ogni misura idonea ad evitare l'evento dannoso.
Compatibilità con le Norme del Codice Civile e Principi Generali
Nonostante la specifica regolamentazione della materia, la responsabilità civile da circolazione dei veicoli non esclude l'applicazione delle norme del codice civile e dei principi generali dell'ordinamento in quanto compatibili. Ad esempio, in caso di responsabilità oggettiva o aggravata (come nei casi di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.), le norme generali del codice civile possono integrarsi con quelle speciali.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la disciplina della responsabilità da circolazione non preclude il ricorso a principi come quello dell'equivalenza delle cause (art. 41 c.p.) o del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.), applicabili anche nei giudizi relativi ai sinistri stradali.
Conclusioni
La responsabilità civile da circolazione dei veicoli rappresenta un esempio di disciplina speciale che si sovrappone e integra con il sistema della responsabilità extracontrattuale generale. Il Codice delle Assicurazioni Private, insieme alle norme del codice civile, garantisce un equilibrio tra la tutela delle vittime della strada e la protezione del conducente, delineando un sistema in cui le presunzioni di responsabilità e l'obbligatorietà della copertura assicurativa svolgono un ruolo chiave nel risarcimento dei danni. L'interazione tra norme generali e speciali rende questa materia dinamica e fortemente influenzata dall'evoluzione giurisprudenziale, con continui interventi volti a garantire una sempre maggiore protezione delle vittime della circolazione.
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