Smart Working e Diritti dei Lavoratori: Nuove Tutele nell'Era del Lavoro Agile

Pubblicato il 4 luglio 2025 alle ore 11:37

La pandemia da COVID-19 ha accelerato una trasformazione del mondo del lavoro che era già in corso, rendendo il lavoro agile una realtà quotidiana per milioni di lavoratori italiani. Quello che inizialmente era considerato un privilegio per pochi è diventato rapidamente una necessità, e successivamente un diritto riconosciuto dalla legge per specifiche categorie di lavoratori. Tuttavia, questa rivoluzione digitale ha portato con sé nuove sfide e questioni giuridiche che molti lavoratori non conoscono ancora completamente. Il lavoro agile, definito dalla Legge n. 81 del 2017 come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", ha trasformato non solo dove lavoriamo, ma anche come concepiamo i diritti e i doveri nel rapporto di lavoro.

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INDICE

Il Quadro Normativo del Lavoro Agile in Italia

  • La Disciplina Ordinaria del Lavoro Agile
  • Le Modifiche Introdotte dall'Emergenza Sanitaria
  • Diritti Prioritari per Categorie Protette

Diritti e Tutele del Lavoratore Agile

  • Parità di Trattamento Economico e Normativo
  • Diritto alla Disconnessione
  • Tutela della Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro

  • Fornitura di Strumenti e Attrezzature
  • Controlli e Vigilanza nel Lavoro Agile
  • Formazione e Informazione sui Rischi

Tutele Specifiche per Categorie Protette

  • Lavoratori con Disabilità e Accomodamenti Ragionevoli
  • Genitori e Conciliazione Vita-Lavoro
  • Lavoratori Fragili e Tutele Sanitarie

Orari di Lavoro e Diritto al Riposo

  • Flessibilità Oraria e Limiti Legali
  • Reperibilità e Tempi di Connessione

Sicurezza Informatica e Protezione dei Dati

  • Obblighi di Sicurezza Informatica
  • Responsabilità del Lavoratore

Controlli e Tutela della Privacy

  • Limiti ai Controlli Datoriali
  • Protezione dei Dati Personali del Lavoratore

Infortuni e Malattie Professionali nel Lavoro Agile

  • Tutela Infortunistica INAIL
  • Malattie Professionali e Rischi Psicosociali

Evoluzione Normativa e Prospettive Future

  • Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
  • Nuove Sfide e Diritti Emergenti
  • Prospettive di Riforma

Conclusioni: Verso un Nuovo Equilibrio nel Mondo del Lavoro

 

Il Quadro Normativo del Lavoro Agile in Italia

 

La Disciplina Ordinaria del Lavoro Agile

La Legge n. 81 del 2017 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una disciplina organica del lavoro agile, definendolo come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da flessibilità di orari e luoghi, utilizzo di strumenti tecnologici e organizzazione per obiettivi. La norma stabilisce che il lavoro agile deve essere regolato da un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato e deve contenere specifiche informazioni sui tempi di riposo e sulle misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione.

Il legislatore ha voluto garantire che il lavoratore agile mantenga gli stessi diritti economici e normativi del lavoratore che svolge la prestazione in sede, stabilendo espressamente che "il lavoratore che svolge l'attività in modalità di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali".

 

Le Modifiche Introdotte dall'Emergenza COVID-19

L'emergenza sanitaria ha rivoluzionato l'applicazione del lavoro agile attraverso una serie di decreti d'urgenza che hanno semplificato le procedure e ampliato i diritti dei lavoratori. L'art. 87 del Decreto "Cura Italia" ha stabilito che, durante l'emergenza, il lavoro agile diventasse "una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni", prescindendo dagli accordi individuali normalmente richiesti.

Per il settore privato, l'art. 90 del Decreto "Rilancio" ha riconosciuto specifici diritti al lavoro agile per i genitori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, stabilendo che "la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro".

 

Diritti Prioritari per Categorie Protette

La normativa ha riconosciuto diritti prioritari al lavoro agile per specifiche categorie di lavoratori. L'art. 39 del Decreto "Cura Italia" stabilisce che "i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile".

La Legge 104/1992 è stata inoltre modificata per stabilire che "i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile".

 

Diritti e Tutele del Lavoratore Agile

 

Parità di Trattamento Economico e Normativo

Uno dei principi fondamentali del lavoro agile è la parità di trattamento rispetto ai lavoratori che svolgono la prestazione in sede. Questo significa che il lavoratore agile ha diritto alla stessa retribuzione, agli stessi benefit e alle stesse opportunità di carriera dei colleghi che lavorano in presenza. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti specifici di questa parità.

La giurisprudenza di merito e legittima ha stabilito che il buono pasto non spetta al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, in quanto tale beneficio ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con le necessità quotidiane del dipendente che è vincolato a specifiche scadenze orarie e luoghi di lavoro. La Corte ha precisato che "la corresponsione del buono pasto presuppone infatti che l'orario lavorativo sia organizzato con precise scansioni temporali e che il pasto sia consumato al di fuori dell'orario di servizio, requisiti non riscontrabili nel lavoro agile dove il dipendente è libero di organizzare tempi e luoghi della prestazione".

 

Diritto alla Disconnessione

Il diritto alla disconnessione rappresenta una delle tutele più innovative introdotte dalla normativa sul lavoro agile. La legge stabilisce che l'accordo individuale deve contenere "le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro". Questo diritto mira a garantire che il lavoratore possa godere di periodi di riposo effettivi, senza essere costantemente reperibile o sotto pressione per rispondere a comunicazioni lavorative.

Il diritto alla disconnessione non è solo una questione di benessere personale, ma ha anche importanti riflessi sulla salute e sicurezza del lavoratore. L'impossibilità di "staccare" dal lavoro può infatti causare stress, burnout e altri disturbi psicofisici che possono configurare vere e proprie malattie professionali.

 

Tutela della Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile

La tutela della salute e sicurezza nel lavoro agile presenta sfide specifiche, poiché il lavoratore opera al di fuori dell'ambiente controllato dell'azienda. Il datore di lavoro mantiene comunque la responsabilità per la sicurezza del lavoratore, ma questa si concretizza in obblighi diversi rispetto al lavoro tradizionale.

L'art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che il datore di lavoro deve "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale" e "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento". Nel lavoro agile, questi obblighi si traducono nella fornitura di attrezzature ergonomiche, nella formazione sui rischi specifici del lavoro da remoto e nell'informazione sulle corrette modalità di organizzazione della postazione di lavoro domestica.

La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 2087 c.c. impone l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, principio che si applica anche al lavoro agile con le necessarie specificazioni.

 

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro

 

Fornitura di Strumenti e Attrezzature

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore agile gli strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento della prestazione, salvo diverso accordo. La normativa emergenziale ha chiarito che "la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro", ma questo non esime il datore dall'obbligo di garantire la sicurezza e l'adeguatezza degli strumenti utilizzati.

L'art. 71 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che "il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere". Nel contesto del lavoro agile, questo significa fornire computer, software, connessioni sicure e tutti gli strumenti necessari per garantire sia la produttività che la sicurezza del lavoratore.

 

Controlli e Vigilanza nel Lavoro Agile

Una delle questioni più delicate del lavoro agile riguarda i limiti dei controlli che il datore di lavoro può esercitare sul lavoratore. Il Codice della Privacy stabilisce che "nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale".

I controlli devono essere proporzionati e finalizzati esclusivamente a verificare l'adempimento della prestazione lavorativa, senza invadere la sfera privata del lavoratore. È vietato, ad esempio, utilizzare sistemi di videosorveglianza continua o software che monitorino costantemente l'attività del lavoratore al di là di quanto necessario per la sicurezza informatica aziendale.

La giurisprudenza ha stabilito che è legittima la collocazione forzata in ferie del dipendente che rifiuti, senza giustificato motivo, di utilizzare gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione da remoto, purché il datore abbia diligentemente adempiuto all'obbligo di predisporre i mezzi necessari.

 

Formazione e Informazione sui Rischi

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore agile adeguata formazione sui rischi specifici del lavoro da remoto. Questi includono i rischi ergonomici legati all'uso prolungato di videoterminali, i rischi psicosociali derivanti dall'isolamento e dalla difficoltà di separare vita lavorativa e privata, e i rischi informatici legati alla sicurezza dei dati aziendali.

L'art. 175 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che "il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività" e che "in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale".

 

Tutele Specifiche per Categorie Protette

 

Lavoratori con Disabilità e Accomodamenti Ragionevoli

I lavoratori con disabilità hanno diritti specifici nel lavoro agile, che si inseriscono nel più ampio quadro degli "accomodamenti ragionevoli" previsti dalla normativa antidiscriminatoria. La Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni organizzative che consentano al lavoratore disabile di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di parità con gli altri dipendenti, anche attraverso modalità di lavoro agile o da remoto, quando queste non comportino oneri finanziari sproporzionati per l'azienda.

La Corte ha precisato che "la violazione dell'obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, previsto dall'art. 3 comma 3-bis d.lgs. 216/2003, configura una discriminazione diretta quando il datore di lavoro non rimuove gli ostacoli che impediscono al lavoratore disabile di operare in condizioni di parità".

La giurisprudenza ha stabilito che nel caso di lavoratore affetto da grave disabilità visiva che richieda il trasferimento presso una sede più vicina al proprio domicilio con modalità di lavoro agile, tale richiesta non può essere aprioristicamente esclusa sulla base di previsioni della contrattazione collettiva che escludano determinate categorie di lavoratori dallo smart working.

 

Genitori e Conciliazione Vita-Lavoro

Il lavoro agile rappresenta uno strumento fondamentale per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, particolarmente importante per i genitori. La normativa emergenziale ha riconosciuto il diritto al lavoro agile per i genitori con figli minori di 14 anni, anche in assenza di accordi individuali, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

E' stato chiarito che l'esonero dal servizio notturno per i lavoratori che hanno "a proprio carico" persone con disabilità non può essere riconosciuto per la mera sussistenza di una disabilità del familiare, ma richiede necessariamente che quest'ultimo sia portatore di handicap in situazione di gravità, principio che si applica anche alle priorità nel lavoro agile.

 

Lavoratori Fragili e Tutele Sanitarie

I lavoratori fragili, definiti come coloro che sono "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita", hanno diritto prioritario al lavoro agile. L'art. 26 del Decreto "Cura Italia" stabilisce che "i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento".

 

Orari di Lavoro e Diritto al Riposo

 

Flessibilità Oraria e Limiti Legali

Una delle caratteristiche distintive del lavoro agile è la flessibilità oraria, che permette al lavoratore di organizzare la propria prestazione "senza precisi vincoli di orario", purché vengano rispettati "i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

Questa flessibilità non significa però assenza di limiti. Il lavoratore agile ha gli stessi diritti al riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori tradizionali, e il datore di lavoro deve garantire che l'organizzazione del lavoro per obiettivi non comporti un aggiramento delle tutele previste dalla normativa sull'orario di lavoro.

La Cassazione ha chiarito che la definizione di "orario di lavoro" va intesa in opposizione a quella di "riposo", con reciproca esclusione delle due nozioni secondo un approccio decisamente binario, principio che si applica anche al lavoro agile quando il lavoratore sia tenuto a rimanere reperibile o a svolgere attività di controllo.

 

Reperibilità e Tempi di Connessione

La questione della reperibilità nel lavoro agile è particolarmente complessa, poiché la flessibilità oraria non deve trasformarsi in una disponibilità continua del lavoratore. L'accordo individuale deve specificare chiaramente i tempi in cui il lavoratore deve essere reperibile e quelli in cui ha diritto alla disconnessione.

La normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, stabilisce che i periodi di reperibilità con obbligo di risposta immediata devono essere considerati orario di lavoro e adeguatamente retribuiti, poiché comprimono significativamente la facoltà del lavoratore di gestire liberamente il proprio tempo libero.

 

Sicurezza Informatica e Protezione dei Dati

 

Obblighi di Sicurezza Informatica

Il lavoro agile comporta specifici rischi per la sicurezza informatica aziendale, poiché i dati aziendali vengono trattati al di fuori dell'ambiente controllato dell'ufficio. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, inclusa la formazione del lavoratore sui rischi informatici e sulle corrette procedure di sicurezza.

Queste misure includono l'utilizzo di connessioni VPN sicure, l'installazione di software antivirus e firewall, la crittografia dei dati sensibili, e l'adozione di procedure per la gestione sicura delle password e degli accessi ai sistemi aziendali.

 

Responsabilità del Lavoratore

Il lavoratore agile ha specifiche responsabilità nella protezione dei dati aziendali e nella sicurezza informatica. L'art. 20 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro" e deve "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza".

Nel contesto del lavoro agile, questo si traduce nell'obbligo di utilizzare correttamente gli strumenti informatici forniti dal datore di lavoro, di seguire le procedure di sicurezza stabilite, di segnalare tempestivamente eventuali problemi di sicurezza o tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi aziendali.

 

Controlli e Tutela della Privacy

 

Limiti ai Controlli Datoriali

I controlli che il datore di lavoro può esercitare sul lavoratore agile sono soggetti a stringenti limiti normativi, derivanti sia dalla normativa sulla privacy che da quella giuslavoristica. Il principio generale è che i controlli devono essere proporzionati, finalizzati esclusivamente a verificare l'adempimento della prestazione lavorativa e rispettosi della dignità e della privacy del lavoratore.

È vietato, ad esempio, richiedere al lavoratore di tenere costantemente accesa la webcam durante l'orario di lavoro, utilizzare software di monitoraggio che registrino ogni attività del computer, o richiedere informazioni dettagliate sulla vita privata del lavoratore sotto il pretesto di verificare l'adempimento della prestazione.

 

Protezione dei Dati Personali del Lavoratore

Il trattamento dei dati personali del lavoratore agile deve avvenire nel rispetto del GDPR e del Codice della Privacy italiano. Il datore di lavoro può trattare solo i dati strettamente necessari per la gestione del rapporto di lavoro e per garantire la sicurezza informatica aziendale.

Particolare attenzione deve essere prestata ai dati relativi alla localizzazione del lavoratore, che possono essere raccolti solo se strettamente necessari per finalità specifiche e legittime, e sempre nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

 

Infortuni e Malattie Professionali nel Lavoro Agile

 

Tutela Infortunistica INAIL

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche quando la prestazione viene svolta al di fuori dei locali aziendali. La copertura INAIL si estende agli infortuni che si verificano durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel luogo scelto dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione stessa.

Tuttavia, la dimostrazione del nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa può essere più complessa nel lavoro agile, richiedendo una documentazione accurata delle modalità e dei tempi di svolgimento della prestazione.

 

Malattie Professionali e Rischi Psicosociali

Il lavoro agile può comportare specifici rischi per la salute del lavoratore, inclusi disturbi muscolo-scheletrici derivanti da postazioni di lavoro non ergonomiche, disturbi visivi legati all'uso prolungato di schermi, e rischi psicosociali derivanti dall'isolamento sociale e dalla difficoltà di separare vita lavorativa e privata.

La giurisprudenza ha chiarito che il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. dei danni subiti dal lavoratore anche quando ometta di adottare le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull'adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente.

 

Evoluzione Normativa e Prospettive Future

 

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)

La normativa più recente ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di redigere il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), che deve prevedere che "almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene" per le attività che possono essere svolte in modalità agile. Questo rappresenta un cambio di paradigma significativo, trasformando il lavoro agile da eccezione a modalità ordinaria di svolgimento della prestazione.

Il POLA deve definire "le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa".

 

Nuove Sfide e Diritti Emergenti

L'evoluzione del lavoro agile sta facendo emergere nuovi diritti e nuove sfide. Tra questi, il diritto alla formazione digitale per garantire che tutti i lavoratori possano accedere alle opportunità offerte dal lavoro agile, il diritto a postazioni di lavoro ergonomiche anche a domicilio, e il diritto a forme di socializzazione professionale che compensino l'isolamento del lavoro da remoto.

La giurisprudenza sta inoltre sviluppando nuovi principi in materia di responsabilità datoriale per i danni derivanti dal lavoro agile, con particolare attenzione ai rischi psicosociali e alla tutela dell'equilibrio vita-lavoro.

 

Prospettive di Riforma

Il legislatore sta valutando diverse proposte di riforma per adeguare ulteriormente la normativa sul lavoro agile alle esigenze emerse durante la pandemia e alle nuove modalità di organizzazione del lavoro. Tra le proposte più significative vi sono l'estensione del diritto al lavoro agile a nuove categorie di lavoratori, la semplificazione delle procedure per l'attivazione del lavoro agile, e il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza dei lavoratori agili.

 

Conclusioni: Verso un Nuovo Equilibrio nel Mondo del Lavoro

Il lavoro agile rappresenta una delle trasformazioni più significative del mondo del lavoro degli ultimi decenni, offrendo opportunità straordinarie per migliorare l'equilibrio vita-lavoro, ridurre i tempi di spostamento, aumentare la produttività e favorire l'inclusione di categorie di lavoratori che potrebbero avere difficoltà nel lavoro tradizionale. Tuttavia, questa trasformazione porta con sé anche nuove sfide e la necessità di ripensare molti aspetti del diritto del lavoro.

La normativa italiana ha fatto passi significativi nell'adeguamento alle nuove esigenze, riconoscendo diritti specifici per i lavoratori agili e stabilendo obblighi chiari per i datori di lavoro. La giurisprudenza sta contribuendo a definire i contorni di questi diritti attraverso pronunce che bilanciano le esigenze di flessibilità con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Tuttavia, molto resta ancora da fare. È necessario continuare a sviluppare una cultura del lavoro agile che non si limiti a trasferire il lavoro tradizionale in ambiente domestico, ma che ripensi completamente l'organizzazione del lavoro, i sistemi di valutazione delle performance, le modalità di formazione e sviluppo professionale, e i meccanismi di socializzazione e collaborazione tra colleghi.

I lavoratori devono essere consapevoli dei propri diritti e delle tutele disponibili, ma anche delle proprie responsabilità nell'utilizzo corretto degli strumenti tecnologici e nella protezione dei dati aziendali. I datori di lavoro devono investire non solo in tecnologie, ma anche in formazione, in sistemi di gestione delle risorse umane adeguati al lavoro agile, e in politiche che favoriscano realmente l'equilibrio vita-lavoro.

Il futuro del lavoro agile dipenderà dalla nostra capacità di costruire un sistema che tuteli efficacemente i diritti di tutti, garantendo al contempo la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia digitale. Solo attraverso un approccio equilibrato, che tenga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder, sarà possibile realizzare appieno le potenzialità del lavoro agile, trasformandolo da soluzione emergenziale a pilastro di un nuovo modello di organizzazione del lavoro più sostenibile, inclusivo ed efficiente.

La strada è ancora lunga, ma le basi normative e giurisprudenziali ci sono. Ora spetta a tutti noi - lavoratori, datori di lavoro, sindacati, istituzioni - costruire insieme il futuro del lavoro nell'era digitale, garantendo che la tecnologia sia al servizio.

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