La compravendita di animali domestici è un settore in crescita, ma spesso gli acquirenti non sono consapevoli dei propri diritti in caso di vizi o difetti dell'animale acquistato.
È fondamentale comprendere come la legge italiana tutela l'acquirente attraverso specifiche garanzie previste dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito più volte l’applicazione di tali norme ai casi concreti.

La Garanzia per Vizi nella Vendita di Animali
Secondo l'articolo 1496 del Codice Civile italiano, la vendita di animali è soggetta a una disciplina particolare. Tale articolo stabilisce che la garanzia per vizi è regolata da leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se questi non dispongono nulla in merito, si applicano le norme generali sulla vendita.
In assenza di leggi specifiche o usi locali, si fa riferimento agli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la garanzia per vizi nella compravendita. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione di risoluzione del contratto per vizi dell'animale è soggetta al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio e al termine di prescrizione di un anno dalla consegna (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2019, N. 11747).
Applicazione del Codice del Consumo
Quando la vendita avviene tra un professionista (ad esempio, un allevatore) e un consumatore, si applicano le disposizioni del Codice del Consumo. Questo prevede una garanzia legale di conformità di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore deve denunciare al venditore l'eventuale difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta.
La giurisprudenza ha affermato che il venditore risponde anche per le patologie ereditarie, sebbene non immediatamente manifestate, purché la loro origine sia antecedente alla vendita e ne sia provata l'incidenza sulla salute dell'animale (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2018, N. 901).
Inoltre, il venditore non può sottrarsi alla garanzia per vizi eccependo la sua ignoranza rispetto alla condizione dell'animale, poiché la responsabilità per vizi è oggettiva (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2017, N. 10428).
Obblighi del Venditore e Diritti dell'Acquirente
Il venditore è responsabile per i vizi presenti al momento della consegna dell'animale, anche se manifestati successivamente. L'acquirente ha il diritto di richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo. Inoltre, può chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del vizio dell'animale.
La tutela dell'acquirente si estende anche alla risoluzione contrattuale e alla riduzione del prezzo qualora l'animale risulti affetto da una patologia grave non facilmente individuabile al momento della vendita. La giurisprudenza ha ribadito che la riduzione del prezzo è un rimedio proporzionato quando il vizio non comporta la totale inidoneità dell'animale ma ne diminuisce il valore (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2016, N. 14198).
Conclusioni
La legislazione italiana offre una tutela significativa agli acquirenti di animali domestici, prevedendo specifiche garanzie in caso di vizi o difetti. È essenziale che gli acquirenti siano informati sui propri diritti e che i venditori rispettino gli obblighi previsti dalla legge, garantendo animali sani e conformi alle aspettative.
Chi acquista un animale domestico affetto da vizi ha a disposizione diversi strumenti giuridici per ottenere tutela, purché agisca tempestivamente e fornisca adeguata prova del difetto e della sua rilevanza.
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